Lap dance: differenze tra le versioni

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Le ballerine di lap dance sono spesso, anche se non necessariamente, [[Spogliarello|spogliarelliste]]. Questo tipo di danza prevede numerose varianti. Fra i due attori ci possono essere toccamenti reciproci, della ballerina nei riguardi dello spettatore e dello spettatore nei riguardi della ballerina.
 
In [[Italia]] il termine è tuttavia usato anche in maniera erronea per indicare un altro tipo di danza, la ''[[pole dance]]'', in cui la ballerina compie evoluzioni artistiche spettacolari su una pertica situata su un palco. Questo tipo di performance può essere effettuato senza nessun tipo di contatto con gli spettatori oppure abbinata allo spogliarello e ad interazioni simili a quelle della ''lap dance'' vera e propria in locali per adulti.
 
== Legislazione ==
[[File:Rachel Starr at AVN Adult Entertainment Expo 2011 2.jpg|thumb|Una ballerina di lap dance si struscia sopra un uomo]]I limiti ai ''toccamenti'' sono definiti dalle leggi locali. In Italia una sentenza della [[Corte di Cassazione]], la n° 13039 del 21 marzo [[2003]], stabilisce che i palpeggiamenti da considerarsi fuorilegge sono quelli che «siano tali da produrre eccitazione in un soggetto normale», che però una sentenza di dicembre [[2004]] per fatti svoltisi in [[provincia di Teramo]] rende parzialmente legittimi purché con alcuni presupposti e partendo dal concetto di ''comune senso del pudore''. La sentenza recita infatti: {{citazione|''Nel circolo in cui si svolgevano gli spettacoli potevano accedere, a pagamento e previo tesseramento – il che comunque rappresentava un ulteriore filtro anche se meramente formale – solo coloro che volevano assistere a spettacoli di lap dance, adeguatamente pubblicizzati come tali'' e inoltre ''contempla ed addirittura presuppone il coinvolgimento degli spettatori nell'esibizione dell'artista. Per questo anche contatti e toccamenti, descritti negli atti, fra le due ballerine ed i clienti, non possono essere considerati un inatteso e imprevisto fuori programma idoneo ad offendere il senso del pudore dei presenti'' .... ''Nessuno di essi, infatti, al momento dell'irruzione dei carabinieri, palesava disagio, disturbo, o soltanto sorpresa per il contenuto erotico dello stesso, ma anzi tutti dimostravano vivo interesse ed entusiasmo.''|Sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione del dicembre 2004}}