Procurator Augusti: differenze tra le versioni
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{{Vedi anche|Età augustea|riforma augustea dell'esercito romano|Procurator pro legato}}
Fra la tarda repubblica e il primo impero non pare rilevabile in questo senso nessuna frattura: il ''[[principato (storia romana)|princeps]]'' si comporta esattamente come un qualsiasi ''privatus'', affidando tutta l'amministrazione finanziaria di sua competenza a schiavi, liberti, cavalieri, insigniti del titolo di ''procurator Augusti''. Questi ultimi si occupavano nelle ''provinciae Caesaris'' di tutta l'amministrazione finanziaria (da una parte riscossione tributaria e spesa pubblica, ovvero mantenimento dell'esercito, infrastrutture, cancelleria etc., nonché la gestione finanziaria del demanio imperiale compreso nella provincia), mentre nelle province del popolo della sola ''Res Caesaris''. Queste figure sono indicate come procuratori finanziari.
A partire dal principato di [[Claudio]], tutte le province equestri di nuova costituzione divennero ''procurationes'' e, tranne l'Egitto, il titolo dei [[Governatore provinciale romano|governatori]] non fu più quello di ''praefectus'', ma di ''procurator''. Solo in Sardegna è attestata la titolatura di ''praefectus'' sino al principato di [[Nerone]], quando al titolo di [[prefetto (storia romana)|prefetto]] si affiancò quello di ''procurator'' (''procurator et praefectus provinciae Sardiniae''). Questi governatori detenevano i medesimi poteri dei legati e dei proconsoli con due importanti eccezioni: a differenza di legati e proconsoli, i procuratori possedevano la massima autorità in ambito finanziario e tributario, ma non possedevano l'[[imperium]] militiae, la facoltà di comandare truppe cittadine, le legioni; qualora ciò fosse avvenuto, i ''procuratores'' avrebbero visto potenziare il loro ufficio, grazie alla concessione del titolo di [[procurator pro legato]]. L'insieme dei procuratori-governatori è detto procuratori presidiali.
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