Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

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== L'impugnazione e risoluzione dell’accordo ==
 
=== '''L'impugnazione''' ===
La disciplina dell'[[Impugnazione (ordinamento civile italiano)|impugnazione]] e risoluzione dell’accordo è stabilita ex art. 14 della L. 3/2012: l’unica azione cui può essere sottoposto l’accordo è l’annullamento, come si evince dal comma 1 del medesimo articolo. Competente a decidere in merito alla questione è il Tribunale del luogo in cui il debitore, persona fisica, abbia la residenza ovvero la sede dell’impresa non fallibile.
Al fine di ottenere l’annullamento o la risoluzione dell’accordo, può agire ogni creditore anche se, di fatto, tale opzione appare limitata ai soli creditori che abbiano aderito all’accordo poiché i creditori non aderenti non avrebbero alcun interesse ad agire, essendo il loro crediti totalmente soddisfatti come previsto obbligatoriamente dall'accordo.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Fabiani|titolo=(d.l. 212/2011) La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”|rivista=ilcaso.it|volume=sez II|numero=278/2012}}</ref>
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L’annullamento dell’accordo comporta il venir meno dell’efficacia “erga omnes” dello stesso, ossia rispetto a tutti i creditori nella sua globalità e non nel rapporto tra il singolo creditore che ha agito e il debitore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Panzani|titolo=Composizione delle crisi da sovraindebitamento|rivista=Il Nuovo dir. soc.|volume=n.1|numero=p.10}}</ref>
 
=== '''La risoluzione''' ===
La risoluzione dell’accordo è stabilita dall’art.14 comma 2 della novella n.3/2012. Il primo presupposto per la risoluzione è il mancato adempimento da parte del proponente delle obbligazioni; il primo presupposto si discosta rispetto quanto previsto dalla disciplina del concordato preventivo poiché quest’ultimo non è risolvibile nel caso in cui il denunciato inadempimento sia di scarsa rilevanza, come si evince dall’art.186 comma 2 della legge fallimentare. Il secondo caso di risoluzione dell’accordo è dato dalla mancata costituzione di garanzie promesse mentre l’ultima causa di [[Risoluzione del contratto|risoluzione]] è l’impossibilità dell’esecuzione dell’accordo per causa non imputabile al debitore.