Fideiussione: differenze tra le versioni

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== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
LaL'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
 
Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico). Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito.