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m →Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): osservazioni su fonti |
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Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 magio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto '''[INDICARE FONTE]'''; a rafforzare le tutele dell’interessato, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).
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