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→Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): modifica testo |
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Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto dall'articolo 17 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA]
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
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