DiDoRe: differenze tra le versioni

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[[File:Genova Pride 2009 foto di Stefano Bolognini101.JPG|miniatura|na coppia omosessualeU]]
#REDIRECT [[Unione civile]]
'''DiDoRe''' è una [[sigla]] che significa "'''Di'''ritti e '''Do'''veri di '''Re'''ciprocità dei conviventi" e viene riferita al [[disegno di legge]] presentato l'8 ottobre [[2008]] sotto il [[governo Berlusconi IV]].<ref name=":0" /> La proposta, a firma di [[Renato Brunetta]] e [[Gianfranco Rotondi]],<ref>{{Cita web|url=http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/politica/brunetta-didore/brunetta-didore/brunetta-didore.html|titolo=Unioni civili, il Pdl si spacca Lega e An contro Rotondi - Politica - Repubblica.it|sito=www.repubblica.it|lingua=en|accesso=2018-06-06}}</ref> riguardava la regolamentazione delle convivenze (omosessuali) in alternativa ai [[Unione civile|Pacs]] e i [[DICO (disegno di legge)|Dico]] presentati dalla sinistra con l'obbiettivo di rimarcare la differenza tra l'unione uomo-donna e quella omosessuale.<ref name=":1">{{Cita web|url=https://www.corriere.it/politica/08_settembre_17/brunetta_didore_coppie_fatto_70f2b496-847a-11dd-be21-00144f02aabc.shtml|titolo=E Brunetta lanciò i «DiDoRe»:
coppie di fatto, diritti ma senza costi
- Corriere della Sera|sito=www.corriere.it|lingua=it|accesso=2018-06-06}}</ref>
 
Nonostante l'assenza di un costo economico da parte dello stato<ref name=":1" /> a causa del mancato consenso all'interno del [[Il Popolo della Libertà|PDL]] la propasta non uscì neppure mai dalle commissioni.<ref>{{Cita web|url=https://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/01/29/dai-dico-didore-storia-una-battaglia-una-legge-la-pari-dignita-coppie-6fc98622-c67f-11e5-bc00-4986562dd09c.shtml|titolo=Dai Dico ai Di.Do.Re. storiadi una battaglia e di una leggeper la pari dignità delle coppie - Corriere.it|sito=www.corriere.it|lingua=it|accesso=2018-06-06}}</ref>
 
== Normativa ==
{{doppia immagine|destra|Renato Brunetta daticamera.jpg||Gianfranco Rotondi daticamera.jpg||A sinistra [[Renato Brunetta]] a destra [[Gianfranco Rotondi]] i due primi firmatari del [[disegno di legge]]|larghezza totale=400}}
 
* '''Art. 1. (Esclusività della famiglia):''' 1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale. 2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.<ref name=":0">{{Cita web|url=http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0015810|titolo=PDL 1756|sito=www.camera.it|accesso=2018-06-06}}</ref>
 
* '''Art. 2. (Definizioni):''' 1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da precedenti matrimoni. 2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.<ref name=":0" />
* '''Art. 3. (Assistenza in caso di malattia o di ricovero):''' 1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.<ref name=":0" />
* '''Art. 4. (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte):''' 1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni.<ref name=":0" />
* '''Art. 5. (Diritto di abitazione):''' 1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il diritto vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto: tale diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.<ref name=":0" />
* '''Art. 6. (Successione nel contratto di locazione):''' 1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.<ref name=":0" />
* '''Art. 7. (Obbligo alimentare):''' 1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima. <ref name=":0" />
 
== Note ==
<references />
 
== Voci correlate ==
 
* [[Lega Italiana Nuove Famiglie]]
* [[Matrimonio]]
#REDIRECT* [[Unione civile]]
* [[Unione civile in Italia]]
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