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{{Vedi anche|Diritto all'oblio}}
Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia dell'Unione Europea]], è ora formalmente previsto all'articolo 17 del GDPR<ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17
L'Articolo 17 stabilisce che l’[[Interessato al trattamento dei dati personali|interessato]] (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri [[dati personali]] in una serie di ipotesi tassativamente previste.
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E COSÌ VIA
L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (come afferma articolo 12, paragrafo 2)
A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR<ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/|titolo=Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità {{!}} Agenda Digitale|pubblicazione=Agenda Digitale|data=2018-02-20|accesso=2018-06-08}}</ref>, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).<ref>{{Cita|Reg. 2016/679|art. 19}}</ref> Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione). <ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17}} comma 3</ref>
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