Cogitare et agere, sed non perficere: differenze tra le versioni

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non è punibile dalla legge".</ref>.
==Tipologie==
"Il reato, considerato dal punto di vista dinamico, si realizza attraverso un ''iter'' criminoso, passando attraverso le fasi dell'ideazione, preparazione, esecuzione, perfezione e consumazione. L'essenza del tentativo risiede quindi nel ''cogitare, agere sed non perficere'', cioè nel voler commettere un reato, nell'attivarsi per realizzarlo, senza però realizzare il proposito criminoso per cause impeditive estranee alla condotta. Nella logica di un sistema penale oggettivo, fondato sulla effettiva lesione al bene-interesse tutelato, l'istituto non trova spazio, non essendovi nessuna lesione concreta; mentre in un sistema soggettivo, basato sull'elemento psicologico dell'autore del reato, si nega ogni differenza tra la fattispecie tentata e quella consumata, perché l'intenzione di commettere il reato è identica nelle due fattispecie. Nei sistemi penali misti, oggi i più frequenti, si adotta la soluzione intermedia della punibilità del tentativo, ma con una pena inferiore di quella prevista per l'ipotesi consumata"<ref>Alessia Cavallo, ''SULL'APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PREVISTA ALL'ART. 649 C.P. AL TENTATIVO DI RAPINA, ESTORSIONE E SEQUESTRO DI PERSONA'', Cass. pen., fasc.9, 2003, pag. 2671, nota 14.</ref>.
 
Il [[Codice penale italiano]] rientra in questa tipologia. Esso regola la materia nell'art. 56 [[delitto tentato]] in cui stabilisce una pena, sia pure ridotta, in tutti i casi in cui ci sia la figura del delitto tentato<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 224}}.</ref>, in ossequio ai princìpi di tassatività e di riserva di legge.