Concorso: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|aprile 2016}}
{{L|diritto|aprile 2016}}{{F|diritto|aprile 2016}}{{nd}}Un '''concorso''' (dal [[lingua latina|latino]] ''concursus'', [[participio passato]] del [[Verbi latini|verbo]] ''concurrĕre'', 'concorrere')<ref name="Dizionario Treccani">[http://www.treccani.it/vocabolario/concorso2/ concórso], ''[[Vocabolario Treccani]] on line''</ref> è un metodo di [[selezione del personale]] alle quali assegnare la titolarità di [[ufficio (diritto)|uffici]] o, più in generale, di posizioni organizzative, attraverso la raccolta di candidature e l'individuazione dei più idonei mediante una valutazione oggettiva, secondo quanto previsto dalla [[legge]].▼
{{F|teoria del diritto|arg2=pubblica amministrazione|aprile 2016}}
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Può essere basato su titoli ed esami, solo su titoli, od anche solo su esami.
==Caratteristiche ==
Generalmente è previsto dalla legge per l'accesso ai ruoli della [[pubblica amministrazione]], e talvolta anche per l'avanzamento di carriera, in molti [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] statali secondo quanto previsto dalla legge. Ad esempio, nei paesi che adottino un sistema di ''[[civil law]]'', viene utilizzato per il reclutamento del personale nella [[magistratura]]: in tal caso si tratta di figure alle quali è richiesta particolare competenza, unita ad imparzialità nello svolgimento dei compiti attribuiti.
Nel reclutamento del personale pubblico, il concorso è il metodo tipico attraverso il quale si realizza il cosiddetto ''merit system'' ('sistema del merito'), in contrapposizione allo ''[[spoil system]]'' ('sistema del bottino'), la pratica con la quale le forze politiche al governo distribuiscono le posizioni ai propri affiliati e simpatizzanti, come incentivo a lavorare per il partito o l'organizzazione politica. Il ricorso al concorso piuttosto che alla [[nomina]] [[discrezionalità|discrezionale]] da parte di organi politici, presupposto dello ''spoil system'', varia da un ordinamento all'altro: ad esempio, negli [[Stati Uniti]] la nomina politica è più diffusa e interessa uffici che in Italia ed altri paesi europei verrebbero assegnati con concorso. D'altra parte, anche laddove il concorso è più ampiamente utilizzato, la discrezionalità degli organi politici tende ad essere accentuata quando si tratta di nominare i funzionari burocratici di più alto livello, posti alle dirette dipendenze dei politici.
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Delle due disposizioni, la seconda non ammette eccezioni, fuorché quelle indicate nei due commi successivi dello stesso art. 106; la prima, invece, consente alla legge di stabilire eccezioni. In merito, la giurisprudenza in gema ha affermato che in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo dello [[stato]]. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti.<ref>[http://www.lexitalia.it/articoli/vivaldibusico_cococo.htm Rolando Vivaldi e Luca Busico ''Le collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche'' da lexitalia.it, n. 11/2003.]</ref>
Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla [[
Le modalità di svolgimento dei concorsi e dell'accesso agli impieghi sono rispettivamente disciplinati dal D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dal [[Decreto del presidente della Repubblica]] 9 maggio [[1994]] n. 487. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle [[azienda autonoma|aziende autonome]] si espletano di norma a livello regionale.<ref>Art. 35 comma 5 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.</ref> I concorsi possono essere per titoli ed esami, solo per titoli (es [[VFP1]] nelle [[forze armate italiane]]) o solo per esami (es. [[magistratura italiana]]). La durata delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni italiane è di 3 anni dalla data di pubblicazione.<ref>Art. 35 comma 5-ter d. lgs 30 marzo 2001, n. 165</ref>
L'art. 3 comma 6, della legge 15 maggio [[1997]] n. 127 (la prima delle cosiddette ''[[Leggi Bassanini]]'') ha stabilito che:
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Inoltre, il bando può stabilire che vengano riconosciuti e valutati alcuni titoli (di studio o di servizio). Per esempio, quanto ai titoli di servizio i concorrenti che abbiano già prestato servizio (di regola per almeno sei mesi o un anno, e frazioni superiori) per l'amministrazione che indice il concorso o per altre amministrazioni, si vedono riconosciuti punteggi aggiuntivi (entro un certo limite comunque stabilito dal bando). Può accadere così anche riguardo al possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli minimi richiesti per partecipare alla procedura selettiva. Ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 - le domande per partecipare a concorsi banditi da enti centrali della [[pubblica amministrazione italiana]] e delle [[forze armate italiane]] a decorrere dal 30 giugno 2012 devono essere presentate esclusivamente [[online]], sebbene la circolare del ministero per la funzione pubblica del 3 settembre 2010, n. 12 ha precisato che si possa utilizzare anche una casella di [[posta elettronica certificata]].<ref>[http://decretosemplificazioni.diritto.it/docs/5088100-semplificazione-e-concorsi-pubblici-domande-di-ammissione-in-via-telematica?source=1&tipo=news ''Semplificazione e concorsi pubblici, domande di ammissione in via telematica'' da diritto.it, 30 gennaio 2012]</ref>
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