Terzo settore: differenze tra le versioni

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Si tratta, in sintesi, di enti che fanno della partecipazione e della cittadinanza attiva il proprio elemento distintivo e identitario, perseguendo l'interesse generale inteso come quelle attività che sono funzionali all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della Costituzione (rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana).
Il terzo settore non è quindi riconducibile:
*né al solo welfare, poiché gli enti operano in molti altri ambiti (dalla cultura all'ambiente ai beni comuni etc...etc…)
*né all'erogazione di servizi, poiché sono altrettanto rilevanti e numerose le attività di advocacy;
*né a soli termini economici, sia perché molte attività di interesse generale non sono riconducibili ad un valore economico, sia perché - in ogni caso - il riscontro economico è semplicemente una conseguenza, ma non certo una finalità, delle attività degli enti.
 
===La legge delega n. 106/2016===
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La Legge 106/2016 prevede inoltre che entro 12 mesi dalla sua approvazione vengano emanati dei Decreti Legislativi che più specificamente intervengano su:
 
-* Revisione del titolo II del libro primo del codice civile (in particolare, la semplificazione delle procedure per gli enti al fine di ottenere la personalità giuridica) (art. 3)
* Riordino e revisione della disciplina del terzo settore e codice del terzo settore (art. 4)
*Riforma dell'impresa sociale (art. 6)
*Revisione delle modalità di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7)