La pendenza, nel diritto, è la situazione nella quale un rapporto giuridico, un diritto soggettivo, una condizione non producono gli effetti giuridici loro propri in difetto del verificarsi di fatti o eventi estrinseci, dai quali comunque deriva la loro efficacia.[1]

Si ha pendenza finché vi è una situazione di incertezza e la condizione non si è ancora verificata ma può ancora verificarsi.

Se la condizione è sospensiva gli effetti del negozio non si producono, mentre se è risolutiva si producono fino all'estinzione del negozio con l'avverarsi della condizione risolutiva.

Note

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