Commixtio sanguinis (dal verbo latino cum + misceo,-es, miscui, mixtum, miscère = mescolare ed il sostantivo sanguis,-inis = sangue) è un termine utilizzato sia in medicina sia in diritto con significati del tutto diversi.

Medicina

In medicina, esso costituisce il fenomeno per cui il sangue non ossigenato proveniente dal corpo si miscela con il sangue ossigenato proveniente dagli organi respiratori.

Ciò avviene tipicamente nel caso di circolazione semplice, come negli ittiopsidi, in cui atrio e ventricolo del cuore sono costituiti ciascuno da una singola camera, in comunicazione tra loro. Questo fenomeno è ridotto, ma pur sempre presente, in animali con circolazione doppia ed incompleta come dipnoi, anfibi e rettili) mentre è assente a qualsiasi livello dal sistema circolatorio degli animali con circolazione doppia e completa come uccelli e mammiferi. Si può verificare anche nel caso della circolazione fetale, quando il sangue proveniente dalla placenta, per mezzo della vena ombelicale, si riversa nella vena cava inferiore, che trasporta sangue deossigenato.

Patologia umana

  Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.

Nel neonato può manifestarsi nel caso di mancata chiusura foro di Botallo e in altre patologie caratterizzate da shunt.

Diritto

In diritto civile, esso costituisce il pericolo che si ingeneri un dubbio circa la paternità del figlio. Si verifica nel caso di violazione del tempus lugendi, ossia di quell'intervallo di tempo di trecento giorni dalla cessazione del precedente vincolo matrimoniale entro cui si determina per la donna un impedimento alla contrazione di un nuovo matrimonio. In tale ipotesi, infatti, stante la presunzione juris tantum di paternità del figlio anche solo concepito in costanza di matrimonio, si porrebbe una paradossale doppia presunzione di paternità: sia in capo al previo sia in capo al nuovo coniuge.

Nel diritto civile italiano, la materia è disciplinata dall'art. 89 c.c.; disciplina sostanzialmente coincidente riceve in altri ordinamenti civili occidentali.