Il processo in contumacia o processo contumaciale è un tipo di svolgimento del processo civile (la dottrina lo considera uno svolgimento anomalo o una vicenda anormale[1] del medesimo) che consegue alla mancata costituzione di una delle parti. Esso è disciplinato dal Libro II, Titolo I, Capo IV del codice di procedura civile (artt. 290-294).

Dichiarazione di contumacia

Se una delle parti non si è costituita nei termini, il giudice istruttore la dichiara contumace ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Prima, però, deve compiere le verifiche imposte dagli artt. 290-291. Queste verifiche sono diverse a seconda della parte che non si è costituita.

  • Se si tratta dell'attore, occorre che il convenuto manifesti la volontà di proseguire: in caso contrario, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue.
  • Se si tratta invece del convenuto, occorre verificare la regolarità della notificazione della citazione. Se la notificazione è viziata, dovrà essere rinnovata in un termine perentorio. Qualora la rinnovazione non avvenga, la causa sarà cancellata dal ruolo e si avvierà all'estinzione. La contumacia quindi è dichiarata solo se, rinnovata la notificazione, il convenuto non si costituisce.

Bibliografia

  • Crisanto Mandrioli. Diritto processuale civile. Giappichelli. Torino, 2004.

Note

  1. ^ Crisanto Mandrioli. Diritto processuale civile. Giappichelli. Torino, 2004.

Voci correlate

Vicende del processo civile
Sospensione · Interruzione · Estinzione · Riunione e separazione · Trasferimento · Processo in contumacia
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