Termine (diritto)

parola usata nel diritto

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Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza') l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza riguarda il verificarsi dell'evento (il cosiddetto an) non è invece necessario che sia certo anche il momento in cui avverrà (il cosiddetto quando). Può essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nellan e nel quando ma anche il giorno della morte di una detrminata persona, incerta nel quando ma certa nellan.la caratteristica della certezza distingue il termine dalla condizione che è incerta sia nellan che nel quando.

A seconda degli effetti che produce si parla di:

  • termine iniziale (o dies a quo) allorchè fa iniziare l'efficacia di un fattispecie!atto (contratto, testamento, atto amministrativo, legge ecc.);
  • termine finale (o dies ad quem) allorchè fa cessare l'efficacia di un atto;
  • termine perentorio allorchè fa venire meno il potere di emanare un atto(decadenza), sicchè l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi illegittimo;
  • termine dilatorio allorchè rende possibile l'emanazione di un atto, sicchè l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;
  • termine ordinatorio (o accelleratorio) allorchè l'ordinamento lo prevede che un atto debba essere emanato entro la sua scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanto dopo la stessa (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto, per il ritardo).

Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonchè negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (termine legale o da una clausola inserita nell'atto stesso.