Con l'espressione abuso del diritto si indica un limite all'esercizio del diritto soggettivo, che altrimenti sarebbe potenzialmente illimitato. Si ha abuso quando il soggetto titolare del diritto soggettivo lo esercita in maniera anormale.

Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene alcuna norma generale che vieti l'abuso del diritto, tranne che in materia tributaria. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con Sentenza del 13 maggio 2009 n.10981, ha chiarito (ribadito e secondo alcuni, innovato)la disciplina del cosiddetto "Divieto di abuso del (di) diritto". Questa sentenza, che produce e produrrà effetti anche importanti per quanto attiene al rapporto contribuenti/fisco, sancisce che che "il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge stessa, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione".

Vi sono inoltre alcune norme nel campo dei diritti reali che disciplinano casi particolari di abuso, ad esempio il divieto, posto a carico del proprietario di un fondo, di compiere atti emulativi, cioè di quegli atti, pure rientranti nelle facoltà del proprietario, che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recar molestia al proprio vicino.

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