Favor debitoris (principio generale)
Cenni storici
Il principio del favor debitoris è un principio non scritto ma immanente al sistema.
Nato intorno alla fine del 1700, quando la legislazione rivoluzionaria francese volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai debiti. In questo disegno si inseriva pure una legge del 1793, che abolì in Francia l’arresto personale per debiti.
Nel Codice Napoleonico, a tale principio si ispirarono varie norme, soprattutto quelle in materia di credito ipotecario, che consentivano ad ogni cittadino di iscrivere ipoteca su sé stesso a fini di finanziamento.
Lo scopo indirettamente perseguito era però quello di tutelare non tanto i piccoli contadini e il popolino, bensì le nuove classi sociali emergenti dalla media borghesia, cioè quei mercanti che impegnavano il proprio capitale non solo per acquistare i beni tolti alla chiesa ed all’aristocrazia, ma anche per incrementare la produzione e gli scambi.
Nella codificazione italiana dell'Ottocento, si evidenziava una distinzione tra disciplina civilistica (che ad esempio prevedeva il principio nominalistico, i soli interessi legali per il danno da mora nel pagamento dei debiti pecuniari, ecc.) e la disciplina del commercio (dove al contrario era assecondata una politica ispirata al favor creditoris, cioè di favore per i commercianti e gli impenditori, artefici del fenomeno di accumulazione capitalistica).
Normativa attuale
Dalla Relazione al Codice civile del 1942 emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri.
Tendenzialmente, il Codice civile non dà rilievo particolare alla situazione economica e sociale del debitore nè del creditore (salvo ipotesi eccezionali), e ripudia il principio del favor debitoris, collocandolo alla stregua di un "antico pregiudizio", dando invece spazio alle regole macroeconomiche di politica monetaria e fiscale.
La giurisprudenza, addirittura capovolgendo l'impianto ottocentesco, individua nella prassi i creditori deboli nei confronti dei debitori forti (quelli che beneficiano del fenomeno inflattivo e svalutativo, delle clausole protettive dell'erosione del potere di acquisto della moneta, nonchè della distribuzione di alcuni oneri sociali su tutta la collettività) ed individua tre norme che ancora darebbero rilievo al principio del favor debitoris: art. 1218, 1277 e 1372 cod. civ.