Filiazione legittima (ordinamento italiano)
La filiazione legittima è un istituto giuridico esistente nel diritto civile italiano. La filiazione legittima attribuisce un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto che nasce in costanza di matrimonio. Si contrappone alla filiazione naturale. La materia è disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile italiano.
Status di figlio legittimo
Nel diritto civile italiano per attribuire lo status di figlio legittimo, si serve di due presunzioni.
La prima presunzione, prevista dall'articolo 231 c.c., è basata sulla massima di esperienza secondo cui, di regola, il padre di figlio nato da una donna sposata è il suo coniuge. Il legislatore ha così stabilito che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
La seconda presunzione riguarda il concepimento durante il matrimonio ed è calibrata sulla durata della gravidanza. Ne consegue che si considera figlio legittimo solo soggetto nato dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio o 300 giorni successivamente alla data di scioglimento o annullamento del matrimonio. La presunzione non opera nemmeno se il figlio sia nato 300 giorni dopo l'omologazione della domanda di separazione personale o la pronuncia di separazione giudiziale.
Qualora si dimostri che la gestazione si sia protratta per un tempo eccezionalmente lungo, ciascuno dei coniugi o i loro eredi, possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.
Il figlio nato dopo le nozze ma prima dei 180 giorni è riconosciuto legittimo, tuttavia entrambi i genitori possono chiederne il disconoscimento della paternità.
Prova della filiazione legittima
La prova della filiazione legittima può essere fornita in tre modi:
- con l'atto di nascita;
- con il possesso di stato;
- per testimoni.
Atto di nascita
La prova dello status di figlio legittimo è fornita con l'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile. (art. 236 c.c.). L'atto di nascita è redatto dall'ufficiale di stato civile che riporta le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla denuncia di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, 396 [1].
La madre può legittimamente richiedere di non essere nominata nell'atto di nascita. In tal caso il nato non acquisterà lo status di figlio legittimo. La madre, secondo la giurisprudenza, è libera anche di impedire la filiazione legittima dichiarando che il figlio è naturale, ossia non è figlio del marito.
Possesso di stato
Se manca l'atto di nascità, ad esempio perchè mai redatto, smarrito o distrutto, lo stato di figlio legittimo può essere dimostrato attraverso il possesso di stato. Ovverosia, la comune considerazione che quella persona sia figlia legittima di quei determinati genitori.
I presupposti per il possesso di stato previsti dalla legge sono tre:
- nomen: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere
- tractatus:che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa
- fama: che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali e che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Per testimoni
In assenza di atto di nascita e possesso di stato, la prova della filiazione può essere fornita per testimoni. E' però necessario che vi sia un principio di prova scritta o presunzioni e indizi che siano abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Il principio di prova per iscritto può risultare dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti.
Note
- ^ D.P.R. 3 novembre 2000, 396, art. 30, comma 1, La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.