Leasing
Con il termine leasing (dall'inglese to lease che significa affittare) si indica la locazione finanziaria che trae le sue origini dal sistema del common law. È un contratto appartenente alla categoria dei "nuovi contratti" (questi ultimi da tenere distinti dai contratti atipici). Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del Codice Civile.
Definizione
Con il contratto di leasing, che puo' essere: leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto, (a differenza invece di quanto è previsto nel common law), (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.
Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
La valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
1 - il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
2 - il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.
Leasing finanziario
Leasing finanziario | |
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Stato | Italia |
Tipologia | A termine |
Oggetto | Utilizzo in locazione di un bene con riscatto eventuale finale |
Obbligazioni | Concedente (soc. di leasing): Acquista bene da fornitore e lo concede in leasing ad utilizzatore Utilizzatore: Paga il canone mensile e l'eventuale riscatto Fornitore: Vende a concedente bene scelto da utilizzatore |
Garanzie e clausole | Maxicanone iniziale |
Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
- il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario ossia è colui che acquista il bene dal fornitore e lo da in leasing al utilizzatore;
- l'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
- il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).
La Rata (R) di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale (C) da finanziare, cioè il costo di acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto (r), dal tasso del periodo (i), ad esempio tasso annuo diviso 12 per canoni mensili e dal numero di canoni (N).
Collegamenti esterni
- (IT) Calcolo rata e tasso leasing
- (IT) Guida al Leasing in 4 capitoli
- (IT) Guida dettagliata delle multeplici funzioni del leasing italiano
Trattamento fiscale del leasing finanziario
La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall'art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), introdotto con lo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto.
I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto gli automezzi a deducibilità limitata) e immobili.
Trattamento fiscale fino al 31/12/2007
La durata minima dei contratti di leasing finanziario era così distinta per i beni aventi la seguente natura:
- Automezzi - La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo.
- Beni mobili (esclusi gli automezzi) - La durata deve corrispondere almeno al 50% di quella prevista per l'ammortamento del bene.
- Beni immobili - La durata deve corrispondere almeno al 50% del periodo di ammortamento previsto per il bene, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.
Trattamento fiscale dal 01/01/2008
La durata minima di questo tipo di contratti è così distinta per i beni aventi la seguente natura:
- Automezzi non strumentali - La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo (non sono state previste modifiche rispetto alla normativa previgente).
- Beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) - La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l'ammortamento del bene.
- Beni immobili - La durata minima varia in relazione al coefficiente di ammortamento previsto per il bene immobile, con le seguenti regole:
- Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni.
- Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento.
- Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni.
Categorie
A seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è soliti distinguere:
- il leasing automobilistico per autoveicoli
- il leasing strumentale per macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature, arredi...
- il leasing immobiliare per immobili costruiti e da costruire.
- il leasing navale per navi e imbarcazioni da diporto
- il lease back per immobili, impianti, marchi, brevetti ...
- il dry lease e il wet lease, forme utilizzate prevalentemente per gli aeromobili
Riferimenti normativi
Bibliografia
- Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 8814044880.