Oblazione (diritto)
Template:Istituto processuale L'oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162bis del codice penale italiano.
Etimologia
Il termine oblazione deriva dal latino offerre, che significa "offrire". Il suo significato letterale è: "offerta, elemosina". In senso figurato può anche significare "Invocazione, preghiera, sacrificio". Nel diritto è una causa di estinzione del reato consistente nel pagamento volontario (quindi una "offerta") di una somma.
Diritto
L'oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162bis del codice penale. Originariamente la oblazione poteva essere concessa solamente per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda (art. 162 c.p). Si è poi prevista un ulteriore ipotesi di oblazione facoltativa (ovvero che non spetta di diritto come nel caso precedente ma è a discrezione del Giudice), riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda (art. 162 BIS Codice Penale)
L'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di Diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagato/Imputato. L'oblazione è prevista per diversi reati quali il versamento di assegni in bianco o la violazione del diritto d'autore, ai sensi della legge n. 43 del 2005.
Nel caso di contravvenzioni punite con pena alternativa, l'oblazione è inammissibile allorché il Reo sia recidivo reiterato per delitti non colposi ovvero ne sia stata dichiarata l'abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato. L'oblazione è parimenti inammissibile allorché permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del Contravventore.
Il Giudice può altresì rigettare l'istanza d'oblazione avendo riguardo alla gravità del reato ( art. 162 BIS Codice Penale ) Nel corso delle indagini preliminari la domanda d'oblazione è presentata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione ( unitamente agli Atti d'indagine ed al proprio parere) al Giudice per le Indagini Preliminari che è competente a decidere sulla domanda ( art. 141 Disposizioni Attuazione Codice Procedura Penale ).
Prima delle modifiche introdotte con il Decreto Bianchi, l'oblazione non era prevista per chi guidava in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 25056 del 28 giugno 2007 è stato infatti accolto il ricorso della procura di Brescia presentato contro un non luogo a procedere, emesso nei confronti di un automobilista trovato ubriaco, per estinzione del reato per intervenuta oblazione. A seguito delle modifiche normative che hanno istituito le tre fasce entro cui ricondurre lo stato di ebbrezza, l'istituto dell'oblazione era concesso nell'ambito nella prima fascia (cioè per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico accertato inferiore o uguale a 0,8 g/l, contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda), ma con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada (agosto 2010), la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.
È molto importante valutare l'oblabilità dei decreti penali di condanna poiché si evita qualsiasi iscrizione nel casellario giudiziale (di fatto si rimane incensurati). Inoltre grazie all'oblazione, il reato, in quanto estinto non costituirà recidività qualora venga commesso un reato analogo.
Nel caso di pagamento del decreto penale invece, si riceve di fatto una condanna penale e servono dai 2 ai 5 anni (a seconda dei casi) per chiederne la non menzione, sempre che in tale lasso di tempo il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.