Diffida
La diffida è un atto formale, di solito inviato mediante raccomandata a/r, con il quale si intima ad una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Attraverso la stesura di una diffida, il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'autorità competente.
Dal punto di vista formale la diffida si compone di una prima parte in cui ci si presenta, di una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti e di una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito. In mancanza di quanto intimato, l'autore della diffida avverte in genere di dar corso alle vie legali.
Particolare tipo di diffida è la diffida ad adempiere, un atto unilaterale e recettizio di autonomia privata, con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
A differenza della semplice intimazione ad adempiere o costituzione in mora (regolata nel Codice Civile dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà espressa del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.»
In concreto quindi, l'inadempimento di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione scritta che contenga:
- l'intimazione ad adempiere;
- l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
- La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è di non scarsa importanza.