Documento commerciale

documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta l'effettuazione di una spesa o consumo effettuati

Lo scontrino fiscale è il documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta il pagamento di una spesa o consumo effettuati[1].

Caratteristiche

Lo scontrino fiscale contiene il corrispettivo totale di spesa, il dettaglio dei diversi articoli, gli elementi temporali della transazione nonché i riferimenti dell'esercente. Insieme ad altri dettagli (ad esempio il numero progressivo giornaliero di scontrini emessi deve contenere il logotipo fiscale[2] ovvero la sigla "MF" seguita da una serie di lettere e numeri[3].

Lo scontrino è generato attraverso un registratore di cassa e può essere rilasciato, quando previsto dalle norme, al posto della ricevuta fiscale. Lo scontrino deve riportare anche il numero della cassa dell'esercizio usata. Se è esplicitamente richiesta dal cliente, l'esercente deve emettere la fattura.

Preconto

Negli esercizi dove si somministrano alimenti e bevande è spesso utilizzato il cosiddetto preconto. Il preconto è la ricevuta consegnata al cliente prima dell'emissione dello scontrino fiscale al fine di agevolare la successiva fase di pagamento. Il preconto, similmente alla cosiddetta "comanda"[4], non è un documento fiscale ma ha un'utilità gestionale interna all'esercizio nonché serve al cliente per sapere a quanto ammonta la spesa. Quando è utilizzato il preconto, esso deve riportare obbligatoriamente la dicitura "documento non fiscale" o simili. In altri settori (es. rivendita di materiali) il "buono di magazzino" svolge la stessa funzione del preconto.

A volte viene fraudolentemente spacciato un preconto per lo scontrino fiscale definitivo[5]. Né comanda né preconto né buono di magazzino riportano il logotipo MF. Anche "strisciate" di calcolatrici o di bilance sono a volte fatte furbescamente scambiare per scontrini fiscali[6], sebbene la legge obblighi a riportare esplicitamente sul documento la non validità fiscale o diciture equivalenti. Quando l'esercizio o il libero professionista è in contabilità semplificata, il pagamento elettronico (a fronte di questi "tagliandi") non significa nulla in quanto non vi è obbligo di registrazione contabile della liquidità.

Legislazione

In Italia, dal 1 gennaio 2017, per i commercianti e artigiani che hanno scelto questa opzione, è possibile non rilasciare più lo scontrino fiscale cartaceo qualora si siano dotati di casse che permettono di inviare i dati per via telematica all'Agenzia delle entrate di competenza[7]. Il provvedimento dell'ottobre 2016 fa capo al D. Lgs. n. 127/2015. Qualora il cliente richieda esplicitamente il documento cartaceo, l'esercente è tenuto a fornirlo.

Dal 2006 i soggetti della GDO possono emettere legittimamente ed esplicitamente "scontrini non fiscali" (ai sensi dell’art. 1, co. 429 della L. 311/2004) validi comunque come prova di acquisto per i diritti sulla garanzia[8]. Anche in questo caso il provvedimento è stato possibile grazie all'invio telematico dei corrispettivi.

Note

Collegamenti esterni

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