Documento commerciale
Lo scontrino fiscale è il documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta il pagamento di una spesa o consumo effettuati[1].
Caratteristiche
Lo scontrino fiscale contiene il corrispettivo totale di spesa, il dettaglio dei diversi articoli, gli elementi temporali della transazione nonché i riferimenti dell'esercente. Insieme ad altri dettagli (ad esempio il numero progressivo giornaliero di scontrini emessi deve contenere il logotipo fiscale[2] ovvero la sigla "MF" seguita da una serie di lettere e numeri[3].
Lo scontrino è generato attraverso un registratore di cassa e può essere rilasciato, quando previsto dalle norme, al posto della ricevuta fiscale. Lo scontrino deve riportare anche il numero della cassa dell'esercizio usata. Se è esplicitamente richiesta dal cliente, l'esercente deve emettere la fattura.
Preconto
Negli esercizi dove si somministrano alimenti e bevande è spesso utilizzato il cosiddetto preconto. Il preconto è la ricevuta consegnata al cliente prima dell'emissione dello scontrino fiscale al fine di agevolare la successiva fase di pagamento. Il preconto, similmente alla cosiddetta "comanda"[4], non è un documento fiscale ma ha un'utilità gestionale interna all'esercizio nonché serve al cliente per sapere a quanto ammonta la spesa. Quando è utilizzato il preconto, esso deve riportare obbligatoriamente la dicitura "documento non fiscale" o simili. In altri settori (es. rivendita di materiali) il "buono di magazzino" svolge la stessa funzione del preconto.
A volte viene fraudolentemente spacciato un preconto per lo scontrino fiscale definitivo[5]. Né comanda né preconto né buono di magazzino riportano il logotipo MF. Anche "strisciate" di calcolatrici o di bilance sono a volte fatte furbescamente scambiare per scontrini fiscali[6], sebbene la legge obblighi a riportare esplicitamente sul documento la non validità fiscale o diciture equivalenti. Quando l'esercizio o il libero professionista è in contabilità semplificata, il pagamento elettronico (a fronte di questi "tagliandi") non significa nulla in quanto non vi è obbligo di registrazione contabile della liquidità.
Legislazione
In Italia, dal 1 gennaio 2017, per i commercianti e artigiani che hanno scelto questa opzione, è possibile non rilasciare più lo scontrino fiscale cartaceo qualora si siano dotati di casse che permettono di inviare i dati per via telematica all'Agenzia delle entrate di competenza[7]. Il provvedimento dell'ottobre 2016 fa capo al D. Lgs. n. 127/2015. Qualora il cliente richieda esplicitamente il documento cartaceo, l'esercente è tenuto a fornirlo.
Dal 2006 i soggetti della GDO possono emettere legittimamente ed esplicitamente "scontrini non fiscali" (ai sensi dell’art. 1, co. 429 della L. 311/2004) validi comunque come prova di acquisto per i diritti sulla garanzia[8]. Anche in questo caso il provvedimento è stato possibile grazie all'invio telematico dei corrispettivi.
Note
- ^ http://www.treccani.it/enciclopedia/scontrino-fiscale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
- ^ Si tratta della matricola del registratore di cassa (logotipo fiscale).
- ^ http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/scontrini-e-ricevute-fiscali
- ^ http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=comanda
- ^ http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201207161736582549&chkAgenzie=ITALIAOGGI
- ^ http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201207161736582549&chkAgenzie=ITALIAOGGI
- ^ http://www.leggioggi.it/2016/12/08/scontrino-fiscale-addio-dal-2017-no-obbligo-per-commercianti-come-aderire/
- ^ http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/88920/corrispettivi-telematici-grande-distribuzione-regole-sanzioni.html