Utente:Glofabb/Sandbox
migliorare e integrare la sezione relativa al diritto all'oblio della voce italiana sul GDPR:
Coordinare il contenuto con i due paragrafi di questa pagina (che vanno a loro volta corretti o integrati):
Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
Il cosiddetto diritto all'oblio, riconosciuto nel diritto dell'UE dalla sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto dall'articolo 17 [1]
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (data subject) ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto [INDICARE FONTE]; a rafforzare le tutele dell’interessato, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), rimanda tale diritto oltre che all'articolo 17 anche agli articoli 21 e 22, che trattano rispettivamente il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
In riferimento all'articolo 21, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla raccolta e al trattamento dei dati, in particolare se pubblicità mirata; il dissenso deve essere presentato in modo chiaro ed esplicito altrimenti il servizio non potrà essere erogato.
Per profilazione (articolo 22) si intente una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti riconducibili all'identità della persona fisica; il consenso del trattamento deve essere libero, espresso, informato e sempre revocabile attraverso la richiesta del titolare del trattamento.
Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6).
La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).
Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all'oblio dell'interessato è posto entro i limiti dell'art. 22.
Per le categorie particolari di dati personali (elencate all'art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l'art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, l'interessato "ha almeno" il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)
Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rimvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.
Regolamento UE n. 2016/679
A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018. Tale Regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".
Oltre a numerose nuove norme (l'introduzione del responsabile del trattamento, del registro delle attività di trattamento, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, della portabilità dei dati, di un nuovo regime sanzionatorio, ecc.) di notevole interesse è la previsione esplicita, con l'introduzione di un articolo specifico (art. 17 – diritto alla cancellazione), del diritto all’oblio, che la precedente Direttiva 95/46/CE prevedeva nell'ambito dell'art. 12 (diritto di accesso).
L'art. 17 disciplina chiaramente i casi in cui deve essere effettuata la cancellazione su richiesta dell'interessato che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente concedere “senza ingiustificato ritardo” ; questa impostazione è indice di una nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro sociale, testimone della crescente evoluzione in materia. In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprioristicamente incondizionato: al contrario, l’art 17 del nuovo Regolamento enuclea infatti, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo a principi parimenti meritevoli di tutela. Ne sono esempi, il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (richiedendo in tal caso un bilanciamento con gli opposti diritto di cronaca e dovere di informazione) o quello in cui, invece, il trattamento costituisce l’adempimento di un obbligo legale.