Utente:Glofabb/Sandbox
migliorare e integrare la sezione relativa al diritto all'oblio della voce italiana sul GDPR:
Coordinare il contenuto con i due paragrafi di questa pagina (che vanno a loro volta corretti o integrati):
Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
Il cosiddetto diritto all'oblio, riconosciuto nel diritto dell'UE dalla sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è ora formalmente previsto all'articolo 17 del GDPR[1].
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (data subject) ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste.
INSERIREI LE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO, MA IN FORMA SEMPLIFICATA.
AD ESEMPIO LA LETTERA b DEL COMMA 1:
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
POTREBBE ESSERE RIDOTTA COSÌ:
b) l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
E COSÌ VIA
L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (come afferma articolo 12, paragrafo 2).
A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR[2], il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).[3]
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione). [4]
Oltre all'articolo 17, l'articolo 21 prevede il diritto del l'interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nei casi in cui non prevale un interesse legittimo del titolare (art. 21, paragrafo1), e nel caso in cui i dati siano trattati per finalità di pubblicità mirata ("marketing diretto" art. 21 paragrafo 2); il dissenso deve essere presentato in modo chiaro ed esplicito altrimenti il servizio non potrà essere erogato[5].
Note
- ^ Reg. 2016/679, art.17
- ^ Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità | Agenda Digitale, in Agenda Digitale, 20 febbraio 2018. URL consultato l'8 giugno 2018.
- ^ Reg. 2016/679, art. 19
- ^ Reg. 2016/679, art.17 comma 3
- ^ Reg. 2016/679, art.17 e art. 21
Bibliografia
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), 32016R0679, 4 maggio 2016. URL consultato il 31 maggio 2018.