Marittimo

persona che lavora a bordo di una nave, nelle costruzioni navali o nei porti
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Per marittimo[1][2][3][4] (più estensivamente: lavoratore marittimo[1] e personale marittimo[3]; in inglese: mariner o seafarer) si intende qualsiasi lavoratore che indistintamente dalla propria mansione lavorativa, svolge la propria attività professionale nell'ambito della marina mercantile come membro d'equipaggio a bordo di una nave[1] (mercantile o passeggeri), o come personale tecnico delle costruzioni navali[3] o addetto ai servizi dei porti[3].

Tre tipologie di marittimi qui ripresi all'interno della timoneria di una nave: il comandante, un marinaio scelto e il pilota del porto

Distinzione tra marinaio e marittimo

Il termine generico[3] di «marittimo», non va confuso con quello più specifico di «marinaio», che invece a bordo di navi sia militari, sia mercantili, occupa una ruolo/funzione/posizione lavorativa ben precisa[5]:

Come termine generico, marittimo viene utilizzato per rappresenta una categoria lavorativa: "la categoria dei marittimi"; "agitazione dei marittimi"; "sciopero dei marittimi"[2], "le rivendicazioni dei marittimi".

Personale marittimo navigante

Fanno, o storicamente hanno fatto parte della categoria del personale marittimo navigante i seguenti lavoratori marittimi:

Sezione di coperta

Sezione di macchina

Sezione alberghiera

Il personale navigante è iscritto in matricole e registri della gente di mare ed è munito di un libretto di navigazione, tali registri sono tenuti dai locali uffici di porto competenti per territorio.

Personale marittimo addetto ai servizi dei porti e personale tecnico delle costruzioni navali

Fanno altresì parte della categoria dei lavoratori marittimi anche coloro che svolgono la propria attività professionale di supporto a terra, ne fanno parte:

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione (LDR) che sono tenuti dagli uffici di porto.

Note

Bibliografia

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi svizzeri

Riferimenti normativi internazionali

Ratificata dall'Italia con: D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660.
Non ancora ratificata dall'Italia, la Svizzera non la ratificherà.
  • Legge 23 settembre 2013, n. 113, in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006."

Voci correlate

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Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 19772 · LCCN (ENsh85119329 · GND (DE4138252-3 · BNF (FRcb11944485z (data) · J9U (ENHE987007565740705171 · NDL (ENJA00570668