Marittimo

persona che lavora a bordo di una nave, nelle costruzioni navali o nei porti
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Per marittimo[1][2][3][4] (più correttamente: lavoratore marittimo[1] o appartenente al personale marittimo[3]; in inglese: mariner o seafarer) si intende qualsiasi lavoratore che indipendentemente dalla propria attività professionale e/o mansione lavorativa, svolge la propria attività nell'ambito della marina mercantile come facente parte dell'equipaggio di una nave[1] indirizzata ad attività di ordine civile o come personale tecnico delle costruzioni navali o come addetto ai servizi nautici nell'ambito dei porti[3].

Quattro tipologie di marittimi qui ripresi all'interno della plancia di una nave: il comandante, il Primo Ufficiale un marinaio timoniere al timone, appena visibile sull'estrema sinistra del riquadro, ed il pilota del porto con giacca rossa.

Distinzione tra marinaio e marittimo

Il termine generico di «marittimo», non va confuso con quello più specifico di «marinaio», che invece a bordo delle navi occupa una posizione gerarchica e lavorativa ben precisa come citato dai Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro di categoria e dalle Tabelle di Armamento della navi mercantili di tutte le nazionalità. Nella marina mercantile col termine di marinaio s'intende il lavoratore con la qualifica professionale appartenente al personale indirizzato ai servizi di coperta[5][6], superiore a quella di giovanotto di coperta, e quella di mozzo[7].

Come termine generico, marittimo, che non ha il significato di professione, viene utilizzato per rappresentare, indicare, una categoria, un settore del mondo del lavoro: "la categoria dei marittimi"; "agitazione dei marittimi"; "sciopero dei marittimi"[2], "le rivendicazioni dei lavoratori marittimi".

Personale navigante marittimo

Fanno e storicamente hanno fatto parte della categoria del personale navigante marittimo i seguenti lavoratori:

Sezione di coperta

Sezione macchina

Sezione alberghiera

Il personale navigante è iscritto in matricole e registri della gente di mare ed è munito di un libretto di navigazione, tali registri sono tenuti dai locali uffici di porto competenti per territorio.

Personale marittimo addetto ai servizi dei porti e personale tecnico delle costruzioni navali

Fanno altresì parte della categoria dei lavoratori marittimi anche coloro che svolgono la propria attività professionale di supporto a terra, ne fanno parte:

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione (LDR) che sono tenuti dagli uffici di porto.

Note

Bibliografia

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi svizzeri

Riferimenti normativi internazionali

Ratificata dall'Italia con: D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660.
Non ancora ratificata dall'Italia, la Svizzera non la ratificherà.
  • Legge 23 settembre 2013, n. 113, in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006."

Voci correlate

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Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 19772 · LCCN (ENsh85119329 · GND (DE4138252-3 · BNF (FRcb11944485z (data) · J9U (ENHE987007565740705171 · NDL (ENJA00570668