Il metodo di calcolo retributivo è una formula che viene utilizzata in uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita, usato in Italia nei sistemi pensionistici senza patrimonio di previdenza (in inglese Defined benefit formulae).[1] Dal 1995 è stato progressivamente introdotto un sistema di calcolo misto.

Principi

Il metodo si basa sui principi seguenti:

  • nessuna equivalenza attuariale tra il montante contributivo individuale e l'importo della prestazione previdenziale determinando costi aggiuntivi a carico dello Stato o altro ente previdenziale;
  • rivalutazione dei contributi previdenziali senza nessuna garanzia della sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori perché essendo la pensione predeterminata non viene erogata utilizzando come fonte solo il montante dei contributi versati ma anche il capitale dell'ente erogatore che dipende dalle entrate erariali che sono incerte.
  • elevata solidarietà intergenerazionale o intragenerazionale.

Il sistema contributivo nel mondo

Esempi di sistema di calcolo retributivo a ripartizione sono la Spagna, la Francia e il Belgio.[2]

Applicazioni in Italia

Il metodo di calcolo retributivo, nell'ordinamento italiano, è un metodo di calcolo secondo le leggi vigenti al momento del pensionamento per determinare l'importo della pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge che riguardano l'età pensionabile e l'anzianità contributiva per cui l'importo della pensione è legato alla media della rivalutazione dei redditi dell'assicurato (retribuzione o salario del dipendente oppure redditi da lavoro autonomo). Questo modo per determinare la pensione è utilizzato solo da pubbliche amministrazioni (enti previdenziali) che gestiscono i sistemi pensionistici obbligatori senza copertura patrimoniale, in quanto il costo del servizio pubblico è superiore ai contributi previdenziali versati dall'assicurato all'AGO o sue forme sostitutive. Le leggi che stabiliscono l'importo della pensione con questo metodo sono soggette a continue riforme previdenziali legate alla sostenibilità fiscale dell'ente previdenziale.

Quest'ottica è coerente con l'idea che la pensione assolva la funzione di garantire al cittadino, che abbia ormai perduto la capacità di produrre reddito, il diritto a risorse adeguate a consentirgli un tenore di vita correlato a quello goduto nel periodo di lavoro, assistenza pubblica prevista dall'art. 38 della Costituzione.

Applicazione

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Il "regalo" del regime retributivo

(Valore attuale atteso dei benefici pensionistici, al momento del pensionamento, a fronte di un montante contributivo rivalutato fatto pari a 100)[3]

Dip. sett. privato Dip. sett. privato Dip. sett. pubblico Dip. sett. pubblico Artig./Commer. Artig./Commer.
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Regime pre 1992 162 188 268 249 346 368
Regime contributivo 97 102 97 101 97 102

Esempi in Italia di applicazione del metodo di calcolo retributivo

Il caso INPDAP per i dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici si utilizzano i seguenti parametri: Coefficienti di rendimento e scaglioni di reddito pensionabile per anno.[4][5]

Coeff. di rendimento 2,00% 1,60% 1,35% 1,10% 0,90%
2010 fino a 42.364,00 fino a 56.344,12 fino a 70.324,24 fino a 80.491,60 oltre 80.491,60

Note

  1. ^ Elsa Fornero 2013, This was later cancelled by the Constitutional Court, who considered the “solidarity contribution” equivalent to an ordinary income tax, ignoring that the defined benefit formulae on which those pensions were calculated implied a very loose connection, at the individual level, between contributions and benefits, and thus realized a regressive redistribution, favoring high income earners. Regrettably, this decision deprived the reform of one of its most noticeable traits of fairness.
  2. ^ I sistemi di welfare in Europa e nel mondo (PDF), su old.adapt.it, Treccani - Atlante Geopolitico 2012, pp. 4-5.
  3. ^ Confindustria Centro Studi 19/2013, pag. 100 tabella A.
  4. ^ Pensioni INPDAP.
  5. ^ Sole 14/01/2014, ... nel calcolo retributivo sono previste progressive penalizzazioni a partire dai redditi pensionabili oltre quota 42mila euro, penalizzazioni che oltre gli 80mila euro arrivano a più che dimezzare quello che viene chiamato il “coefficiente di rendimento”.

Bibliografia

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