Il libretto di risparmio (LdR) è un titolo di legittimazione fornito dalle banche dopo l'apertura di un deposito a risparmio, nel quale sono riportate tutte le operazioni a valere sul deposito stesso.[1]

Un libretto di risparmio austriaco risalente agli anni '90.

L'annotazione nel libretto fa piena prova nei rapporti tra banca e depositante; tuttavia, è ammesso che le operazioni non annotate siano provate in ogni altro modo.[1] Anche le Poste Italiane rilasciano dei libretti di deposito a risparmio; essi sono regolati da norme speciali.[2]

Descrizione

A differenza di un conto corrente, il libretto di risparmio ha una operatività molto limitata. Alcune banche offrono comunque un minimo garantito di servizi, quali l'accredito di stipendio o pensione e il rilascio di una carta di prelievo, utilizzabile solo negli ATM dell'istituto emittente.

L'ammontare del deposito iscritto sul libretto non ha limiti, generalmente; ciò nonostante, dai libretti di risparmio non è mai possibile prelevare più di quanto versato, avendo quindi un saldo a debito.

La facoltà di operare sul deposito a risparmio è connessa alla presentazione del libretto. L'operazione può condursi per mezzo di rappresentante.

Il credito portato dai libretti di risparmio nominativi può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito, in quanto compatibili.

Tipologie

I libretti di risparmio si distinguono tra nominativi e al portatore. I primi sono associati a soggetti (persone fisiche e persone non fisiche e ammettono la co-intestazione a più soggetti come la concessione di deleghe, mentre i secondi non sono collegati ad alcuno, e possono quindi essere adoperati da chiunque ne detenga il possesso; questi ultimi, dal 4 luglio 2017 non sono più rilasciati in Italia, e quelli in essere vanno estinti.

I libretti al portatore potevano avere l'indicazione di un nome.[3]

Per la normativa primaria di contrasto al riciclaggio i libretti al portatore non possono avere un saldo uguale o superiore a mille euro.[4] Se la cifra è già stata superata occorre estinguere il deposito, con facoltà di passare a uno nominativo; diversamente, sono applicabili delle sanzioni amministrative.

Note

  1. ^ a b Articolo 1835 del codice civile italiano.
  2. ^ Articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).
  3. ^ Articolo 22 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
  4. ^ DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

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