Notaio
Template:Wik L'etimo della parola notaio o, nella dizione antica "notaro", deriva dal latino "notare" ossia "annotare, prender nota".
Secondo quanto recita l'art. 1 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti."
L'atto redatto dal notaio è un atto pubblico, in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l`impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede.
L'atto così redatto acquista una particolare efficacia legale: ciò che il notaio attesta nell'atto notarile (es.: che ha letto l'atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso.
La legge prescrive l'atto notarile per quegli atti e contratti in relazione ai quali vuol garantire al massimo grado la sicurezza giuridica, la corrispondenza ai criteri di legalità, la certificata identità delle parti e la piena conformità alla loro volontà, in quanto vengano considerati di maggiore importanza:
- per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (es.: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);
- per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (es.: riconoscimento di un figlio naturale);
- per l'interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (es.: testamento, donazione).