Notaio

professionista al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti

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Il notaio (o, nella dizione antica, tuttora usata, notaro) è un libero professionista e contemporaneamente un pubblico ufficiale, figura speciale prevista dall'ordinamento per favorire la registrazione capillare degli atti (in genere di diritto privato) stipulati fra i cittadini, a complemento e strumento, ed in delega generale, della funzione di registro provveduta dallo stato.

Nel diritto italiano, infatti, secondo quanto recita l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ("legge notarile"), "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti."

L'etimo della parola "notaio" deriva dal latino "notare" ossia "annotare, prender nota". Il notaio è in pratica colui che, per conto dello stato, prende nota dell'avvenuta stipulazione di un atto e che ne cura la corretta registrazione. Accessoriamente, il notaio è delegato anche alla riscossione di talune imposte relative ad alcuni tipi di atti rogati. Il notaio, infatti, "roga" e gli atti sottoscritti a suo ministero sono detti (seppure con una lievissima imprecisione, superata però dall'uso) "rògiti"; tecnicamente si tratta di atti sottoscritti direttamente fra le parti, ma "innanzi" al notaio, e per questo "atti a rogito del notaio Tal de' Tali".

L'atto rogato è un atto pubblico, in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l'impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell'atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell'identità personale delle parti) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso.

Il notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti ed alla verifica dell'insussistenza di condizioni palesi di vizio tali da renedere la perfezionanda scrittura inefficace, nulla o annullabile. Circa il controllo di diritto sostanziale, vi sono interpretazioni divergenti, sia all'interno che all'esterno della categoria professionale. La legge notarile, del resto, sostiene che Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto (art. 47) e più volte la Corte di Cassazione si è pronunziata nel senso di indicare un dovere professionale limitato alla sola indagine sull'effettiva volontà delle parti di contrarre e sulla corrispondenza dell'atto a tale volontà, per come manifestata, esimendo il notaio da responsabilità in ordine all'accertamento delle motivazioni rispettivamente conducenti alla stipula.

La corretta condotta del lodevole professionista richiederebbe invero che il notaio, prestando acuta attenzione alle personali soggettive condizioni culturali ed intellettive dei contraenti, si accerti della loro effettiva e concreta comprensione del reale contenuto degli atti che sottoscrivono e della portata delle obbligazioni che assumono. Non è quindi impropria l'eventuale proposizione di forme o modalità dell'atto differenti da quelle originariamente previste, onde meglio rispondere sia alle aspettative delle parti, sia all'esigenza di precisione ed appropriatezza giuridica generale; non è invece consentito al notaio di debordare su argomenti relativi al carattere squisitamente economico dell'atto, poiché in tale evenienza si configurerebbe un'attività - sia pur estemporanea od anche occasionale - di mediazione, la cui competenza esclusiva è appunto dei mediatori ed è ulteriormente esclusa per incompatibilità dall'art. 2 della legge notarile.

La legge in realtà non precisa tipi di atti sui quali il notaio abbia competenza esclusiva (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali), ma si limita ad indicare all'art. 1350 del codice civile gli atti che obbligatoriamente "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità", ed all'art. 2643 gli atti che "si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione". Il notaio, quando espressamente menzionato, è anzi sempre parificato ai pubblici ufficiali autorizzati alle funzioni di interesse. Vi sono comunque norme procedurali particolari, ad esempio di alcuni uffici delle amministrazioni finanziarie dello stato, che di fatto tale esclusività prevedono, come in materia di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari, sebbene il silenzio del codice non confermi affatto che di tali procedure debbano occuparsi solo i notai. Esclusive fattuali si manifestano inoltre in molti casi non ordinari, ad esempio nella raccolta a domicilio di un testamento o per la verbalizzazione di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioé la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).

La professione notarile non è regolata allo stesso modo in tutti i paesi: se esistono prossimità e somiglianze fra i paesi di diritto latino, che hanno cioé una normazione in qualche modo discendente dalla tradizione romana e dalla civilistica napoleonica, al di fuori di queste aree (per le quali si parla di "notariato latino") si hanno regolamentazioni che vedono la figura di notaio relegata in ruoli meno enfatici e più semplicemente amministrativi. Nei paesi di common law, ad esempio, il notaio è mero recettore di atti e la sua funzione più importante è la mera autenticazione delle firme. Vi sono paesi, come la Danimarca, in cui la funzione notarile è addirittura esercitata occasionalmente da altre categorie di professionisti.

Nel tempo, i notai italiani hanno sviluppato un'accessoria attività di consulenza prestata, ad esempio, per la redazione di scritture private ordinarie, come il contratto preliminare di compravendita (compromesso); tali consulenze sono propriamente prestate in ordine agli aspetti giuridici degli atti da stipulare, mentre desta qualche non sommessa perplessità la pratica, relativamente diffusa, di prestarne anche in ordine agli aspetti economici, soprattutto quando tali servizi siano forniti ad una delle parti contraende, incrinando la limpidezza del requisito dell'imparzialità del notaio.

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