Retroattività
La retroattività è la capacità di un atto di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente la sua integrazione d'efficacia.
L'ordinamento italiano prevede la retroattività delle leggi amministrative, mentre in Costituzione vige il principio di non-retroattività delle legge penale.
La non-retroattività della legge penale, comune alla totalità degli ordinamenti giuridici, prevede che un cittadino non può essere processato e condannato per azioni che non erano reato al momento in cui sono stati commessi. Se una legge penale introduce una nuova figura di reato, questa non può essere applicata per le azioni precedenti la sua approvazione, poiché al momento in cui si sono svolti i fatti il reato non sussisteva. La non-retroattività della legge penale sottende un altro principio: "tutto ciò che non è vietato, è lecito".
E' comunque permessa la retroattività qualora un decreto legge non venga trasformato in legge dal parlamento, per modificare o annullare tutti gli effetti prodotti dal decreto legge in questione: in termini giuridici, il decreto legge decade retroattivamente. Inoltre le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale hanno efficacia radicalmente retroattiva nella misura in cui i giudizi pendenti non siano già caduti in prescrizione, decaduti, usucapiti o passati in giudicato.