Fideiussione

garanzia personale d'obbligazione altrui

La Fideiussione è il negozio giuridico tramite il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile all'art. 1936 ai sensi del quale E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia

L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).

Sottotipi fideiussiori

La fideiussione può essere distinta in solidale e con beneficio d'escussione.

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