Pro soluto
Il Codice Civile prevede l'istituto della cessione del credito negli articoli dal 1260 al 1267. L'operazione consiste nella cessione di un credito da parte del soggetto titolare del diritto, cedente, ad un altro soggetto, cessionario, che acquisisce il credito, normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. Il codice civile dispone che il cedente debba garantire, nell'ipotesi normale, la mera sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui si attua la cessione (cessio pro soluto). L'art. 1267 prevede anche che il cedente assuma la garanzia della solvenza del debitore (cessio pro solvendo). Va precisato che la titolarità del credito si trasferisce al momento della stipula del contratto, ossia per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo è data, pertanto, dal fatto che nella prima fattispecie il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche l'effettivo adempimento del debitore ceduto, come è previsto invece per la seconda fattispecie, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto. Va ricordato che la cessione del credito ha efficacia verso il debitore ceduto dal momento in cui quest'ultimo l'ha accettata opuure da quando gli è stata notificata (art. 1264).