La filiazione legittima è un istituto giuridico esistente nel diritto civile italiano. La filiazione legittima attribuisce un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto che nasce in costanza di matrimonio. Si contrappone alla filiazione naturale. La materia è disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile italiano.

Status di figlio legittimo

Nel diritto civile italiano per attribuire lo status di figlio legittimo, si serve di due presunzioni.

La prima presunzione, prevista dall'articolo 231 c.c., è basata sulla massima di esperienza secondo cui, di regola, il padre di figlio nato da una donna sposata è il suo coniuge. Il legislatore ha così stabilito che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

La seconda presunzione riguarda il concepimento durante il matrimonio ed è calibrata sulla durata della gravidanza. Ne consegue che si considera figlio legittimo solo soggetto nato dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio o 300 giorni successivamente alla data di scioglimento o annullamento del matrimonio. La presunzione non opera nemmeno se il figlio sia nato 300 giorni dopo l'omologazione della domanda di separazione personale o la pronuncia di separazione giudiziale.

Qualora si dimostri che la gestazione si sia protratta per un tempo eccezionalmente lungo, ciascuno dei coniugi o i loro eredi, possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.

Il figlio nato dopo le nozze ma prima dei 180 giorni è riconosciuto legittimo, tuttavia entrambi i genitori possono chiederne il disconoscimento della paternità.

Prova della filiazione legittima

La prova dello status di figlio legittimo è fornita con l'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile. (art. 236 c.c.). L'atto di nascita è redatto dall'ufficiale di stato civile che riporta le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla denuncia di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, 396 [1].

Note

  1. ^ D.P.R. 3 novembre 2000, 396, art. 30, comma 1, La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Voci correlate