Il capotreno è il responsabile del convoglio ferroviario; ogni treno viaggiatori, su rete RFI, necessita della sua presenza a bordo per poter circolare, ed è lui la figura di riferimento sia per il personale di bordo, sia per i viaggiatori. A lui spettano parte delle decisioni inerenti al movimento dei treni e tutte le decisioni inerenti all'aspetto commerciale del servizio ferroviario svolto.

In Italia la qualifica di Capotreno viene rilasciata dopo alcuni esami (scritti e orali) che comprovino la preparazione per tale qualifica. La maggior parte dei compiti del Capotreno non sono molto visibili ai viaggiatori; si va dal controllo delle segnalazioni del treno, alla verifica del corretto funzionamento delle porte, al controllo visivo del materiale rotabile sia internamente che esternamente. Più nello specifico controlla le prescrizioni di movimento che gli sono date dall'impresa gestore della rete, controlla o spesso crea le prescrizioni tecniche per il materiale rotabile, controlla che la massa rimorchiata non superi la prestazione della locomotiva (quanto può tirare o spingere), controlla l'ammissibilità alla circolazione per determinate locomotive, effettua la prova del freno del materiale rimorchiato in mancanza di personale specifico, e infine cura la parte commerciale come incarrozzamento viaggiatori, controlleria e informazioni a bordo. Si fa notare che il capotreno non è colui che guida il treno: questa persona è il Macchinista.

A treno in movimento, il capotreno può essere chiamato a svolgere funzioni che non gli competono come proprie, ma per le quali è stato preparato: si sostituisce al dirigente movimento (capostazione) nelle stazioni in cui questo non è presente; aziona manualmente (su ordine di un dirigente centrale) deviatoi (scambi); su alcune linee non a doppio binario effettua tutti i controlli necessari per effettuare le partenze a "via impedita" ovvero con il segnale rosso ed ordina le stesse ai macchinisti.

Durante il viaggio comunica costantemente con una sala operativa eventuali problemi che si sono riscontrati per poi effettuare in corsa, alla prima fermata o all'arrivo gli opportuni interventi. È il "pubblico ufficiale" del treno.

Il Capotreno delle Ferrovie (così come anche gli altri verificatori dei titoli di viaggio) riveste senza alcun dubbio la qualità di pubblico ufficiale perché svolge una pubblica funzione amministrativa, questo è stato riconosciuto anche dopo la trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con sentenza S.C. Cassazione n.38389/2009.

Per il personale delle reti ferroviarie o del trasporto regionale su rotaia valgono le "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto." d.P.R. 11 luglio 1980 n.782, per cui è riconosciuta la qualità di p.u. solo ed esclusivamente a coloro che hanno prestato giuramento secondo l'art.5 L.478 del 23 dicembre 1946, come dispone l'art.71 co,4 del già citato d.P.R. n.782/1980.

La stessa normativa si applica ai trasporti regionali o locali su rotaia e gomma.

Quindi per essere riconosciuto pubblico ufficiale il verificatore dei titoli di viaggio deve avere adempiuto agli atti formali previsti dalla normativa vigente in materia di polizia dei trasporti.

Diversamente potrà essere solo considerato un incaricato di verifiche di carattere amministrativo come dispone la legge denominata "depenalizzazione" n.689/1981.

Si ricordi che il pubblico ufficiale è obbligato a denunciare per iscritto ad un ufficiale della polizia giudiziaria, senza ritardo, ogni reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del suo servizio o a causa della stesso.

Ciò anche ove l'autore del reato sia ignoto (art. 331 c.p.p.). L'omessa denuncia da parte del P.U. (o la denuncia ingiustificatamente tardiva) costituisce reato (art. 361 c.p.).

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