Legge ordinaria

legge di rango immediatamente inferiore a quella costituzionale

Nel diritto s'intende per legge ordinaria l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la procedura ordinariamente prevista dalla costituzione per l'esercizio della funzione legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge organica, adottate con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, aggravate).

Tale definzione va integrata precisando che:

  • negli stati federali e regionali, oltre al parlamento della federazione o dello stato centrale, anche i parlamenti degli stati federati o gli analoghi organi degli enti regionali (come il consiglio regionale in Italia) possono adottare leggi ordinarie (sicchè si distinguono leggi federali o statali, da un lato, e leggi statali, regionali, provinciali ecc. dall'altro);
  • il parlamento può esercitare funzioni non normative (amministrative o giurisdizionali) con atti aventi forma di legge ordinaria (ad esempio, quando approva il bilancio dello stato) o adottare una legge ordinaria che dispone per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (cosiddetta legge-provvedimento); in questi casi si è di fronte a leggi meramente formali che, pur avendo la forma (e la forza) della legge ordinaria, non sono atti normativi.

Nella gerarchia delle fonti del diritto la legge ordinaria è subordinata alla costituzione, alla legge costituzionale ed eventualmente alla legge organica, ma è sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto, eccettuate quelle che hanno il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge. Va, tuttavia, tenuto presente che il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida giacché, in presenza di costituzione flessibile, tutte le leggi approvate dal parlamento hanno il medesimo rango, che è il più elevato nella gerarchia delle fonti, al pari della costituzione. A rigori, dunque, solo in caso di costituzione flessibile la legge è, come si suole dire, fonte primaria, sebbene questa espressione sia usata anche in ordinamenti, come quello italiano, a costituzione rigida.

Solitamente la legge ordinaria ha competenza generale e residuale, nel senso che può disciplinare qualsiasi materia, escluse solo quelle che la costituzione gli sottrae e attribuisce ad altra fonte, quale la legge costituzionale (riserva di legge costituzionale), la legge organica (riserva di legge organica) o il regolamento parlamentare. Un'eccezione è rappresentata dalla Costituzione della V Repubblica francese che attribuisce la competenza generale e residuale al regolamento governativo (art. 37), mentre le competenze della legge ordinaria sono tassativamente enumerate (art. 34). In generale, le costituzioni escludono le fonti subordinate alla legge ordinaria dalla disciplina di determinate materie, ponendo così una riserva di legge che può essere relativa, se la legge ordinaria può limitarsi a stabilire i principi della disciplina demandando le regole di dettaglio a fonte subordinata, o assoluta, se l'intervento delle fonti subordinate è del tutto precluso. A volte la costituzione, oltre a prevedere la riserva richiede anche che la legge (ordinaria, organica o costituzionale) sia adottata con un procedimento aggravato rispetto alle altre leggi dello stesso tipo: si parla in questi casi di riserva e di legge rinforzata.

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