Crimine
Crime, nel sociale e legale, è l'insieme di fatti o ipotesi (cause, le conseguenze e gli obiettivi) che fanno parte di un caso in cui sono stati commessi atti punibili ai sensi del diritto penale, e la cui applicazione dipende l'agente di una frase o misura di sicurezza criminale. Di solito comprende una violazione di una regola reato penale o di un atto contro la legge e, in particolare danno morale o materiale alla gente. Un crimine può essere illegale (a causa di lesioni) o giuridica (atto compiuto come necessaria conseguenza di un illecito commesso da terzi). Un crimine è noto dal primo atto riprovevole, ma il primo atto è raramente noto un crimine illegale, perché quando succede già in fase avanzata. Ovvero, la trasgressione prima nota appare di solito quando i precedenti atti illegali e violenti non sono stati risolti in tempo, per colpa dell'autore o la mancanza di giustizia in caso di dittatura nascosta sotto la maschera della fede pubblica. Crimine illegale e punibile, la violazione di qualsiasi regola di diritto amministrativo, fiscale o penale da parte di agenti statali, o la pratica di ogni accusa e notoriamente dannosi per sé o nei confronti di terzi, previsto dal diritto penale, e poiché praticato dai sensi di colpa (il male). Senso di colpa Discovery è ancora necessario per determinare se è stato commesso con l'intento (intenzione o la finalità, in pratica, a beneficio dell'atto) o colpa (negligenza). Se c'è errore, fraintendimento sulle circostanze di fatto o lo stato di necessità di legittima difesa, quindi l'agente non è colpevole e condannato, anche se non vi è compensazione. Crimine llegale, reato punibile con la legge e non tutti gli atti commessi per errore sulle circostanze di fatto, o per legittima difesa, o altrimenti determinato dal comportamento illecito o criminale degli altri (per atti od omissioni), e quello che è successo prima o prima . [1] [2]
In vari ordinamenti di civil law il crimine (dal latino crimen, 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo cernĕre, 'distinguere, decidere') è il reato appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati. In certi ordinamenti (ad esempio, in Germania) i crimini si contrappongono ai delitti, in altri (ad esempio, in Francia, Svizzera e Belgio) a delitti e contravvenzioni, mentre in altri ancora (ad esempio, in Italia e Spagna) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (faltas in spagnolo). Negli ordinamenti di common law il crime è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il crimen nel diritto romano e lo è il crime nell'ordinamento portoghese e in quello brasiliano.
Diritto romano
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e illecito civile: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del delictum, l'illecito civile, si differenziò dal crimen (al plurale crimina), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i crimina spettava al popolo riunito nei comizi centuriati, in seguito fu attribuita a speciali giurie, le quaestiones perpetuae che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla cognitio extra ordinem.
I crimina potevano essere puniti con la morte, l'interdictio aqua et igni (che comportava l’allontanamento perpetuo dal territorio romano), i lavori forzati (damnatio ad metalla e damnatio in opus publicum), la confisca totale o parziale del patrimonio (publicatio bonorum) oppure, nei casi meno gravi, con una pena pecuniaria.
Ordinamenti contemporanei
La classificazione tripartita dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni risale alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d’instruction criminelle del 1808 ed al Code penal del 1810; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865. Il criterio di classificazione è basato sulla pena: le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia ed i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria dei crimini, facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di Italia, Spagna e Paesi Bassi). In Francia e altri ordinamenti che hanno mantenuto la categoria (come il Belgio) la competenza a giudicare i crimini spetta alla corte d'assise.
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal Codice Zanardelli del 1889 né dal codice penale vigente, il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.
Voci correlate
Altri progetti
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