Diffida
La diffida ad adempiere è un atto di autonomia privata unilaterale e recettizio, con il quale un contraente manifesta una duplice volontà: quella di conservare il contratto se l'adempimento dell'altra parte perviene entro il termine da lui stesso stabilito o, in mancanza di tale adempimento, quello di risolvere automaticamente e, dunque, di diritto il contratto.
Tale atto richiede, a differenza della semplice intimazione ad adempiere (art. 1219 c.c.), la volontà espressa che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di ulteriore inadempimento dell'altra parte.
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile secondo cui, testualmente:
“ Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
In concreto quindi, nel momento in cui vi è l'inadempimento, la parte che ne doveva beneficiare può avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento inviando alla parte inadempiente una comunicazione, necessariamente scritta (solitamente mediante invio di raccomandata a/r ) che contenga:
- l'intimazione ad adempiere;
- l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato);
- La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il
contratto si considererà risoluto di diritto.
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è di non scarsa importanza