Contratto di solidarietà
I contratti di solidarietà o contributi di solidarietà sono un istituto del diritto del lavoro che prevede la riduzione del monte ore e della retribuzione.
In Italia
In Italia è il contratto di solidarietà è stato introdotto nel 1984. Le norme stabiliscono che la diminuzione dell'orario di lavoro sia concordata dai sindacati con il datore di lavoro al fine di
- evitare il licenziamento degli operai considerati in eccesso quando l'azienda entra in crisi (contratti di solidarietà "difensivi")
- incentivare nuove assunzioni con una riduzione dell'orario lavorativo e della retribuzione (contratti di solidarietà "espansivi").
Nel caso dei contratti di solidarietà difensiva è prevista un'integrazione dell'80% della retribuzione persa.[1]
In Germania
La riduzione di orario (Kurzarbeit ) è regolata da una legge del 1910 che introduce un'integrazione salariale dello Stato a seguito di un accordo fra datore e sindacati per la riduzione collettiva dell'orario di lavoro, in assenza di licenziamenti collettivi.
Senza l'integrazione statale del salario, una politica di riduzione dell'orario è praticabile con difficoltà dove il reddito da lavoro è medio-basso.
Questa politica di finanziare il mantenimento dell'impiego e la riduzione dell'orario fu introdotta allo scopo di evitare licenziamenti di massa e trattenere le varie professionalità nelle aziende, contenere la disoccupazione .
Questa esigenza nasce dalla considerazione che la disoccupazione di lungo periodo è correlata alla rinuncia a cercare un nuovo impiego e nuova formazione, ad una perdita delle competenze acquisite, e spesso a un danno psicologico della persona.
Di contro, la perdita del know-how è un danno permanente per le imprese, e, anche laddove può essere recuperato, esistono dei tempi minimi tecnici per ricreare le competenze e riportarle ai livelli di produttività pre-crisi.
La mancata capitalizzazione in azienda del fattore lavoro può ritardare o far perdere del tutto le congiunture favorevoli ad una ripresa economica.
Voci correlate
Bibliografia
- [L 863/84]
- [L 48/88]
- [L 236/93]
- [L 448/99]
- Circolare [INPS 89/96]