Attestazione SOA

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L'Attestazione SOA è il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Viene rilasciata da appositi Organismi di diritto privato con forma giuridica di S.p.A. (le SOA, appunto), autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Di fatto, in luogo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l'Attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa a sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 47: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 34 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.). Le classifiche di qualificazione a cui si può richiedere di essere attestati sono 8 (in Lire: I pari a 500 milioni, II pari a 1 miliardo, III pari a 2 miliardi, IV pari a 5 miliardi, V pari a 10 miliardi, VI pari a 20 miliardi, VI pari a 30 miliardi e VIII per importi Illimitati) ed abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.

La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa.

Capacità economica: vengono presi in considerazione i valori riportati negli ultimi 5 documenti fiscali depositati relativi alla: cifra d’affari in lavori (che deve risultare almeno pari al 100% della somma degli importi di attestazione richiesti), attrezzatura tecnica di cantiere, sia essa in ammortamento, in locazione finanziaria o a noleggio + eventuali ammortamenti figurativi (il tutto deve risultare almeno pari al 2% della somma degli importi di qualificazione richiesti), costo del personale che deve risultare, in alternativa: il 15% della somma degli importi di qualificazione richiesti, a condizione che il costo sostenuto per il solo personale operaio sia almeno pari al 40% del costo totale; il 10% della somma degli importi di qualificazione richiesti, se il costo sostenuto per il solo personale tecnico è almeno pari al 80% del costo totale).

Capacità tecnica: l’impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti i lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell’importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a: almeno un lavoro pari al 40% dell’importo richiesto in ogni singola categoria; la somma di 2 pari al 55% dell’importo richiesto in ogni singola categoria; oppure la somma di 3 pari al 65% dell’importo richiesto in ogni singola categoria.

Il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante, ma è altresì condizione obbligatoria per l’ottenimento di classifiche d’attestazione superiori a € 516.000,00 (1 miliardo).

La documentazione da produrre per la valutazione sarà simile a quella utilizzata per l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, ovvero: visure camerali (con antimafia ed eventuale legge 46/90), certificati di cittadinanza per legali rappresentanti e direttori tecnici, certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare, bilanci (o equivalenti documenti fiscali), titoli di studio, referenze bancarie, certificati di idoneità tecnica, documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre ad una serie di dichiarazioni (requisiti personali e aziendali di ordine generale e speciale) rese su facsimili che ogni SOA predispone su autorizzazione dell’Autorità per i Lavori Pubblici.


Esempio pratico:

Per un’attestazione SOA nella categoria OG01 (lavori di edilizia civile e industriale), nella I classifica (500 milioni di lire, che abilita l’impresa all’esecuzione di appalti sino a 600 milioni), i requisiti minimi inerenti la capacità economica dell’impresa, relativi agli ultimi 5 esercizi conclusi, sono i seguenti: fatturato almeno pari a 500 milioni di lire; attrezzature tecniche in ammortamento, leasing e noleggi per almeno 10 milioni di lire; costo sostenuto per il personale dipendente almeno pari a 75 milioni lire.

I requisiti minimi inerenti la capacità tecnica dell’impresa, relativi ai lavori eseguiti nei 5 anni precedenti alla stipula di un contratto con una SOA sono i seguenti: totale lavori eseguiti e certificati per un importo non inferiore a 450 milioni di lire, a condizione che sia verificato anche uno dei successivi parametri: 1 solo lavoro sia si importo almeno pari a 200 milioni di lire; la somma di 2 lavori sia di importo almeno pari a 275 milioni; la somma di 3 lavori sia di importo almeno pari a 325 milioni.