Codice (diritto)

compilazione organizzata di testi legislativi e / o regolamentari

i codice di 1978

Caratteristiche

  Lo stesso argomento in dettaglio: Codificazione.

Alla base della genesi di un codice c'è l'idea di accorpare e sistematizzare la materia giuridica, al fine di semplificare il compito degli interpreti e degli operatori del diritto, nonché di minimizzare il potere influenzante dell'eventuale soggettività interpretativa degli stessi.

Solitamente, i codici sono pertanto denominati in base alla materia su cui dispongono e hanno l'effetto, con la loro approvazione, di portare all'abrogazione (quantomeno implicita) di tutte le previgenti disposizioni di legge sulla medesima materia. Una classificazione a grandi linee dei vari tipi di codice riscontrabili nell'esperienza moderna potrebbe prendere le mosse dalla fondamentale distinzione tra diritto sostanziale e diritto processuale.

Nel mondo

Italia

  Lo stesso argomento in dettaglio: Codici vigenti in Italia e Testo unico.

Nel 1979 Adriano Cavanna, noto storico e giurista italiano, afferma: "[...] in obbedienza al dogma della completezza, i codici si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune".[1] A partire dagli anni 2000 sono stati emanati una serie di codici, allo scopo di coordinare e riordinare diverse materie, soprattutto a causa della grande quantità di leggi speciali che ha riguardato molte materie in precedenza regolate esclusivamente dai codici.

Il codice è un'opera normativa diversa dal testo unico; infatti con quest'ultimo termine si intende una raccolta organica e sistematica di norme relative ad una o più materie. Il processo evolutivo del termine codice ha messo da parte il concetto di completezza, che lo ha caratterizzato dalla metà dell'Ottocento fino al periodo fascista, per dare spazio a quello di ordine. Infatti dopo la seconda guerra mondiale ogni volta che il legislatore ha emanato un codice o un testo unico ha inteso dare un ordine logico alla materia. Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo testo unico, in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente.

Tuttavia, una volta approvato in forme opportune, il testo unico ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate. Nella prima categoria (diritto sostanziale), nell'ordinamento giuridico italiano, rammenteremo almeno il codice civile ed il codice penale, mentre per la seconda (diritto processuale) andranno considerati il codice di procedura civile ed il codice di procedura penale.

Note

  1. ^ A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, I, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 257-258

Voci correlate

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