Buona fede
La buona fede (dal latino bona fides) comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.
Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione, ma anche sulla correttezza. La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
Il contrario di buona fede è malafede.
La buona fede in ambito contrattualistico italiano
La dottrina pone la distinzione tra due categorie autonome di buona fede:
- buona fede soggettiva: ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato;
- buona fede oggettiva (o correttezza): è il generale dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra i soggetti.
La prima è richiesta anzitutto come requisito della regola possesso vale titolo. Il fondamentale art. 1147 c.c. fornisce una definizione di possesso in buona fede (riportata poco sopra) oltre ad elencare alcune basilari nozioni di contorno.
La buona fede oggettiva, invece, è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
- nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte;
- durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
- nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);
- nell'interpretazione del contratto (art.1366).
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso. Tale dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza in quanto il secondo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per ottenere l'esatto adempimento, ovviamente entro la ragionevolezza del sacrificio richiesto, oltre la quale verrebbero ad evidenziarsi gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente estensione dell'obbligazione. Ai sensi dell'art. 1324 c.c., queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile, ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre in tutta la disciplina codicistica, esplica in materia contrattuale il principio di solidarietà enucleato dall'articolo 2 della Costituzione.
Voci correlate
Altri progetti
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Collegamenti esterni
- (EN) Buona fede, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
- L'articolo 1147 del Codice Civile su Leggeonline, su leggeonline.info.
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