Corpi armati dello Stato
Per corpi armati dello Stato si intende il complesso delle forze e dei corpi, sia ad ordinamento militare e civile, della Repubblica Italiana che utilizzano principalmente armi per svolgere i loro compiti istituzionali.
Classificazione
Forze armate
Corpi di polizia a ordinamento militare
- Arma dei Carabinieri: che è sia una forza armata, con compiti di polizia militare, che un corpo di polizia (gendarmeria). Con l'emanazione del d.lgs del 5 ottobre 2000 n. 297, è stata classificata come "forza armata autonoma".
- Guardia di Finanza: che dipende dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con compiti essenzialmente di polizia economico-finanziaria, ma anche di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, di polizia doganale e di concorso alla difesa militare dello Stato italiano.
Corpi di polizia a ordinamento civile
I corpi di polizia ad ordinamento civile sono:[1]
- la Polizia di Stato dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con funzioni di polizia giudiziaria, amministrativa, polizia stradale. La funzione predominante è la gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di una struttura civile (fino al 1981 era militare).
- il Corpo della polizia penitenziaria dipendente dal Ministero della giustizia, con competenze specializzate nei servizi inerenti alla gestione delle persone soggette a restrizioni della libertà personale e delle strutture carcerarie, con l'aggiunta di funzioni di polizia giudiziaria, di prevenzione e di polizia stradale in casi speciali; è una struttura ad ordinamento civile (fino al 1990 era ad ordinamento militare).
- Il Corpo forestale dello Stato, soppresso dal 31 dicembre 2016 ed è confluito all'interno dell'Arma dei Carabinieri.
Corpi non armati
Non rientra nel novero dei corpi armati dello stato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che a seguito di varie riforme è un corpo non armato,[2] ed i vari corpi di polizia locale in senso generale ovvero tutti i corpi di polizia municipale e provinciale. Pur dipendendo da enti locali comuni per i compiti di polizia amministrativa, nell'ambito della loro competenza territoriale, per le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono invece sottoposti all'autorità statale.
Non rientrano il tale tipologia inoltre:
- il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana;
- il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana;
- il Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- l'ordinariato militare italiano.
Sebbene appartenenti alle forze armate italiane, non utilizzano armi in via ordinaria nelle loro funzioni.[3]
Attribuzioni e competenze
Secondo il DPR 18 luglio 1986, n. 545 ("Approvazione del Regolamento sulla disciplina militare") si stabilisce:
Note
Bibliografia
- Corpi armati e ordine pubblico in Italia, (a cura di Livio Antonielli, Claudio Donat), Rubbettino, 2003
- Adolfo Tenca, Codici penali militari e ordinamento militare, La Tribuna, 2014.