Infermiere (Italia)
L'infermiere, in Italia, è un professionista sanitario, la cui formazione è demandata per legge alle università.[1]
Storia
Le scuole profesisonali
La figura ha cominciato ad essere disciplinata, nello stato italiano, solo dall'inizio del XX secolo: infatti il Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925 n. 1832 prevedeva che le facoltà universitarie, ma anche i comuni e le istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza sociale potessero istituire apposite scuole professionali[2] ove, al termine della frequentazione di un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio, si conseguiva un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere[3] che però costituiva titolo di preferenza per l'assunzione a servizio di negli ospedali dei comuni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.[4] Successivamente le norme per l'esercizio della professione di infermiere furono raccolte nel Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
Il secondo dopoguerra e il collegio profesisonale
Nel secondo dopoguerra, con la legge 29 ottobre 1954, n. 1049 viene creato il Collegio Infermiere Professionali, Assistenti Sanitari e Visitatrici e Vigilatrici di Infanzia (IPASVI). Al fine di responsabilizzare e guidare gli infermieri durante le proprie attività operative quotidiane, nel 1959 all'interno del Comitato centrale della Federazione Ipasvi si aprì un dibattito circa la necessità di mettere a punto un codice deontologico infermieristico, che indichi le coordinate etiche in relazione alle quali operassero gli esercenti della professione.[5] Il primo codice deontologico delle infermiere italiane viene emanato nel 1960, rappresentando un importante passo avanti verso la costruzione dell'identità professionale. La legge 25 febbraio 1971, n. 124 abolì l'internato obbligatorio, aprendo la frequentazione dei corsi anche agli individui di sesso maschile,[6] mentre due anni dopo le scuole per infermieri professionali diventano triennali in accordo con le indicazioni europee stabilite dall'accordo europeo di Strasburgo su l'istruzione e la formazione delle infermiere del 25 ottobre 1967, ratificato dall'Italia con la legge 15 novembre 1973 n. 795. Il D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 modificò poi l'ordinamento delle scuole professionali per gli infermieri, ed il D.P.R 14 marzo 1974, n. 225 ne specificò le mansioni, subordinandone la responsabilità al personale medico.
Gli anni 1990 e la formazione universitaria
La legge 19 novembre 1990, n. 341 introdusse la possibilità di attivare un corso di laurea; il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 si stabilì l'obbligo, entro il primo gennaio 1996, per le regioni di stipulare convenzioni con le università in Italia per l'attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990. Il decreto inoltre stabilì l'obbligo del conseguimento di diploma di maturità quinquennale per l'ammissione ai corsi per il consguimento del diploma universitario, nonché al fine di superare il regime delle scuole venne affermato che in via transitoria i diplomi e gli attestati conseguiti con il precedente ordinamento (le scuole infermieristiche antecedenti al decreto), fossero equipollenti al diploma universitario.[7]
Il decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739[8] dettò le prime disposizioni specifiche in tema relative alla figura ed al profilo professionale,[9] con la la legge 26 febbraio 1999, n. 42 vengono poi specificati i titoli equipollenti, e abrogato il DPR del 1974 ad esclusione del 6° articolo che specifica le mansioni dell’infermiere generico,[10] delineato un esercizio professionale senza mansioni predeterminate non più subordinata ai medici, anche dal punto divista della responsabilità penale, come successivamente ribadito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.[11]
Requisiti e formazione
Prima dell'emanazione del d.lgs 502/1992 si poteva diventare infermiere, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, tramite un corso presso una scuola professionale per ottenere il diploma di infermiere generico, oppure un corso di 3 anni per conseguire quello di infermiere professionale.[12] Dopo l'emanazione del D.M. 509/1999 che ha disciplinato le professioni sanitarie la figura dell'infermiere viene unificata e quindi eliminata la suddivisione in infermiere generico e professionale.
Il titolo abilitante di dottore in infermieristica viene rilasciato mediante conseguimento della laurea triennale; può dopodiché conseguire una laurea magistrale al termine di un ulteriore corso di studi della durata di 2 anni. Per accedere al corso di studi è necessario il superamento di un test di ingresso a numero chiuso, i cui risultati determinano l'assegnazione dei posti disponibili. Il numero dei posti è definito sulla base della programmazione ministerisle e della disponibilità di strutture didattiche e personale docente. Il corso è suddiviso in una formazione teorica (discipline dei corsi integrati previsti dal piano degli studi) e pratica (tirocinio o apprendimento in ambito clinico), e comprende attività didattiche opzionali (ADO) e lo studio individuale.
Una volta conseguita la laurea triennale, che costituisce titolo abilitante ed essersi iscritto all'Ordine professionale tenuto presso la federazione Fnopi (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) presente come OPI in ogni provincia, può svolgere la sua attività sia come lavoratore dipendente, sia come libero professionista presso strutture pubbliche e private, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata[13][14]. Qualora decida di svolgere la sua attività in regime libero professionale, l'attuale normativa prevede l'obbligo di conseguimento di laurea magistrale nonché l'acquisizione del numero di partita IVA, la comunicazione di inizio attività al Collegio IPASVI, la stipula di un contratto per la copertura assicurativa professionale e l'iscrizione all'ENPAPI (Ente di Previdenza e Assistenza degli Infermieri).[15]
Il decreto interministeriale 2 aprile 2001 afferma che le università garantiscono la conclusionedei corsi di diploma universitario e il rilascio dei relativi titoli, l'accesso al cosro di laurea magistrale avviene sulla base dei crediti acquisiti nella formazione di base, come ribadito dal decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Ulteriori disposizioni circa il profilo professionale sono state poi introdotte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. Per poter lavorare presso enti pubblici è necessario superare apposito concorso, tuttavia il decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402 - convertito in legge 8 gennaio 2002 n. 1 - introdusse la possibilità che, relativamente all'assunzione di infermieri in strutture pubbliche, in particolari ipotesi di necessità si potesse provvede all'assunzione di infermieri anche senza superamento di un concorso pubblico, in particolari ipotesi tassativamente indicate dalla predetta norma.[16]
Riguardo la formazione, ai sensi del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 essa è intesa a fornire agli infermieri le necessarie competenze per svolgere la loro attività in aree suddivise in:[17]
- a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
- b) pediatria: infermiere pediatrico;
- c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
- d) geriatria: infermiere geriatrico;
- e) area critica: infermiere di area critica.
Il decreto ribadì che il percorso formativo, definito con decreto del Ministro della sanità:
L'obbligo della formazione universitaria è stato comunque successivamente ribadito dalla legge 1º febbraio 2006 n. 43, che all'art. 2 dispone:
È previsto anche il conseguimento di dottorato di ricerca in scienze infermieristiche quale percorso di formazione universitaria triennale successivo alla laurea magistrale, che mira a fornire ai professionisti competenze avanzate e strumenti metodologici necessari per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso le università in Italia, enti pubblici e privati. È finalizzato all'approfondimento dello studio della disciplina e dalla ricerca applicata alle Scienze infermieristiche."[19]
Il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rientra nella fattispecie del delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano ovvero esercizio abusivo della professione sanitaria.
Ruolo e funzione
Egli è responsabile della pianificazione e gestione dell'assistenza infermieristica generale, ossia, l'attività terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, svolta su soggetti sani o malati, al fine di recuperare uno stato di salute adeguato e prevenendo l'insorgenza di alterazioni morfo-funzionali dell'individuo o della comunità.
L'infermiere contribuisce inoltre alla formazione del personale di supporto non sanitario (O.S.S) e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
Ai sensi dell'art. 2 del codice deontologico degli infermieri[20] "l'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa".
Secondo l'art. 1 comma 2 del profilo professionale dell'infermiere (D.M. 739/1994) le funzioni di assistenza infermieristica sono "prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria". Nell'art. 1 comma 3 vengono descritte le principali funzioni dell'infermiere:
- "Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;"
- "Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;"
- "Pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;"
- "Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;"
- "Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;"
- "Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;"
- "Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale."
"Le competenze dei laureati specialisti (coloro che posseggono la Laurea magistrale) nella classe comprendono":[21]
- "Rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni dell'assistenza pertinenti alla specifica figura professionale, anche nelle connotazioni legate al genere […];
- Progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi;
- Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del miglioramento della qualità (pianificazione, organizzazione, direzione, controllo);
- Supervisionare l'assistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere azioni di consulenza professionale;
- Applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'assistenza;
- Progettare, realizzare e valutare interventi formativi;
- Sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare, permanente;
- Utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura professionale, nelle aree clinico-assistenziali, nell'organizzazione e nella formazione;
- Analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali."
Gli infermieri possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse in relazione alla loro formazione ed esperienza:[22]
- Professionisti infermieri: "in possesso della laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente […] "
- Professionisti coordinatori: "in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università […] "
- Professionisti specialisti: "in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università […] "
- Professionisti dirigenti: "in possesso della laurea specialistica […] e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni […] "
L'infermiere con laurea di primo livello o titolo equipollente: "partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. L'infermiere svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo allo specifico profilo professionale e alla ricerca."[23]
L'infermiere con laurea magistrale: "La continua evoluzione del Servizio sanitario nazionale e i cambiamenti nei contenuti delle cure rendono molto ampia la gamma di posizioni (e competenze) dell'infermiere con laurea specialistica: dalla direzione del Servizio aziendale di assistenza infermieristica, al coordinamento di un dipartimento o unità complessa, o di una équipe, al case management, al coordinamento dell'aggiornamento del personale e della formazione permanente, al ruolo di formatore, di docente e di tutor." [24]
La deontologia
Nel 1996 viene elaborato il "patto" tra l'infermiere e il cittadino, che è "uno strumento del tutto innovativo che dà spazio all'esigenza crescente di protagonismo autonomo della professione, rivolgendosi al naturale interlocutore della propria attività." In realtà, il "patto" tra l'infermiere e il cittadino non è altro che un preambolo ad una vera e propria riscrittura del Codice deontologico infermieristico presentato in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere il 12 maggio del 1999. L'obiettivo del nuovo Codice è "indicare le caratteristiche della mission infermieristica in modo da dare spazio alle esigenze di autonomia professionale e fornendo una traccia di riflessione per il quotidiano confronto tra i professionisti e i ritardi della cultura e delle strutture in cui operano."
L'infermiere non è più definito come "semplice operatore sanitario" dotato di un diploma abilitante, ma "il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica". Un professionista che, in quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la collettività attraverso l'atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell'infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali."[5]
Nel febbraio 2009 e viene presentato il nuovo codice deontologico degli infermieri italiani, in sostituzione di precedenti. "Il nuovo codice deontologico fissa le norme dell'agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito. Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa." [25]
Nel codice deontologico vengono definite in modo preciso ed univoco le attività, le competenze, principi etici e morali quali l'infermiere è tenuto ad attenersi. Viene definito in modo specifico cos'è l'assistenza infermieristica e viene individuato come unico responsabile di quest'ultima l'infermiere; il quale viene riconosciuto come un professionista sanitario. Il codice deontologico è quindi la normativa più importante a cui l'infermiere deve far riferimento nelle scelte professionali quotidiane.
Dopo dieci anni dall'ultima revisione, il codice deontologico dell'infermiere viene aggiornato e approvato definitivamente, dal consiglio nazionale FNOPI il 13 aprile 2019[26]
Note
- ^ IPASVI - Laurea triennale
- ^ Art. 1 comma 1 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832
- ^ Art. 8 comma 1 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832
- ^ Art. 8 comma 3 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832
- ^ a b Nota storica, su ipasvi.it. URL consultato il 18 settembre 2013.
- ^ Art. 1 comma 1 legge 25 febbraio 1971, n. 124
- ^ Art. 6 comma 3 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502
- ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 gennaio 1995 n. 6
- ^ Art. 1 comma 1 D.M. 14 settembre 1994 n. 73
- ^ Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri | Dimensione Infermiere
- ^ L'autonomia infermieristica fonte di nuove responsabilità penali | Salvis Juribus
- ^ l'Infermiere è professionale? Archiviato il 24 dicembre 2014 in Internet Archive.
- ^ Chi è l'infermiere da infermieriperlasalute.it
- ^ Per chi cerca un infermiere privato da ipasvi.laspezia.net, 7 gennaio 2015
- ^ infermieri libera professione adempimenti
- ^ Decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, coordinato con la legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1 ("Misure urgenti contro la carenza di personale infermieristico").
- ^ Art. 1 comma 5 D.M. 14 settembre 1994, n. 7
- ^ Art. 1 comma 7 D.M. 14 settembre 199, n. 7
- ^ Dottorato - UNIVERSITÀ - Federazione IPASVI
- ^ Codice Deontologico dell'infermiere (anno 2009)
- ^ Decreto Ministeriale, 2 aprile 2001.
- ^ Legge n. 43, 1º febbraio 2006.
- ^ Laurea triennale, su ipasvi.it. URL consultato il 2 ottobre 2013.
- ^ Laurea magistrale, su ipasvi.it. URL consultato il 2 ottobre 2013.
- ^ Commentario al Codice 2009, su ipasvi.it. URL consultato il 18 settembre 2013.
- ^ Il Consiglio nazionale FNOPI approva il nuovo Codice deontologico degli infermieri, su FNOPI. URL consultato il 17 aprile 2019.
Bibliografia
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 225, 14 marzo 1974.
- Codice Deontologico dell'Infermiere, 1999.
- Codice Deontologico dell'Infermiere, 2009.
- Decreto Legislativo n. 502, 1992.
- Decreto Ministeriale n. 739, 14 settembre 1994.
- Legge n. 42, 26 febbraio 1999.
- Decreto Ministeriale n. 509, 3 novembre 1999.
- Legge n. 251, 10 agosto 2000.
- Decreto Ministeriale, 2 aprile 2001.
- Decreto Interministeriale, 2 aprile 2001.
- Decreto Ministeriale n. 270, 22 ottobre 2004.
- Legge n.43, 1º febbraio 2006.
- Codice Civile Art. 2229 "Esercizio delle professioni intellettuali".