I definitori sono membri di un ordine regolare che hanno incarico di assistenti e consiglieri d'ufficio del proprio superiore. La nomina, per elezione, può avvenire sia nel capitolo generale che in quello provinciale: nel primo caso si parla di "definitori generali", nel secondo di "definitori provinciali" (questi ultimi hanno mansioni limitate a una specifica provincia del relativo ordine).[1]

  1. ^ Cfr. Enciclopedia dell'ecclesiastico, tomo I, Napoli 1843, p. 594, che precisa: "Vi sono ordini nei quali i definitori non sono ammessi che durante la congregazione del capitolo generale o provinciale".