Autonomia scolastica

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Con autonomia scolastica si intende il riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche statali in Italia, di qualsiasi ordine e grado, con l’attribuzione di funzioni di gestione del “servizio di istruzione” precedentemente attribuite agli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione”: svolgono gli "adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali"[1]. L’acquisizione dell’autonomia da parte delle scuole, tenuto conto delle caratteristiche dei territori, è correlata alle loro dimensioni, con la possibilità di eventuali aggregazioni[2].

Le istituzioni scolastiche autonome ricevono dallo Stato finanziamenti da utilizzare prioritariamente “per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola[3].  L’autonomia riguarda gli aspetti organizzativi e didattici, ma nella garanzia del rispetto degli obiettivi e degli standard nazionali. A tal fine annualmente la scuola effettua un’autovalutazione del proprio servizio sulla base di indicatori nazionali e verifica [4]gli apprendimenti attraverso la somministrazione delle medesime prove a tutti gli studenti italiani. Gli esiti dell'autovalutazione e dei livelli di apprendimento sono pubblicati nello spazio di ciascuna scuola accessibile dal portale Scuola in Chiaro., su cercalatuascuola.istruzione.it..

Storia

lI primo provvedimento in materia di autonomia è la legge 15 marzo 1997, n. 59 che all’art. 21, sancìsce l’inizio del passaggio da un sistema centrale nazionale di gestione della scuola verso un progetto che riconosce, in alcuni ambiti rilevanti, l’autonomia gestionale ai singoli istituti,introducendo il principio della flessibilità didattica e organizzativa

Dall'entrata in vigore della legge e del successivo regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale, progettano e realizzano gli interventi di educazione, formazione ed istruzione adeguandoli a diversi contesti e in coerenza con i principi sanciti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Caratteristiche

Con l'autonomia si introduce per la prima volta il "Piano dell'offerta formativa"[5] (P.O.F., dal 2015 P.T.O.F.[6]), documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, nel quale si esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, valorizzando anche le proposte di gruppi minoritari. Nel rispetto delle direttive nazionali, ogni decisione riguardante le scelte didattiche e organizzative, assunta nell'ambito dell'autonomia, deve essere discussa e condivisa dagli Organi collegiali, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto.

Con l'autonomia scolastica si è inteso realizzare interventi educativi e formativi mirati allo sviluppo della persona e al suo successo formativo[7] organizzando, da un lato, interventi di recupero e di orientamento[8], ampliando l'offerta formativa[9], tenuto conto del contesto, delle richieste delle famiglie e delle caratteristiche sociali, culturali ed economiche del territorio[10], al fine di garantire il successo formativo in coerenza con le finalità generali del sistema di istruzione stabiliti a livello nazionale.

Tipologia

Autonomia didattica e organizzativa

Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle indicazioni ed obiettivi nazionali a livello di istruzione, le istituzioni scolastiche possono regolamentare l'orario delle discipline adeguandolo al tipo di studi e al ritmo di apprendimento degli alunni. Possono adottare formule di flessibilità oraria[11] (ad esempio concentrare le ore di una determinata disciplina in un certo periodo dell'anno), attivare percorsi didattici individualizzati (ad esempio per l'integrazione di alunni diversamente abili o stranieri)[12], programmare percorsi formativi in coordinamento con soggetti del territorio, scegliere metodologie e strumenti didattici in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. È possibile adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa[13], garantendo in ogni caso il monte ore stabilito a livello nazionale.

Ricerca, sperimentazione, sviluppo

Le istituzioni scolastiche curano la progettazione formativa e la ricerca valutativa, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, l'innovazione metodologica e disciplinare, la ricerca didattica e gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici, l'integrazione e il coordinamento tra le diverse articolazioni del sistema scolastico[14].

Le istituzioni scolastiche possono operare singolarmente o in rete (tramite accordi tra più istituti)[15]. I docenti operanti in una rete di scuole possono (facoltativamente) essere temporaneamente scambiati per favorire la diffusione delle esperienze. La ricerca deve essere documentata (secondo procedure definite a livello nazionale) in modo da poter essere divulgata e scambiata con le istituzioni scolastiche interessate.

Le scuole possono stipulare convenzioni tra Università, enti o associazioni per realizzare obiettivi specifici previsti dal P.O.F. Ora PTOF).

Dati statistici

Secondo il Ministero dell'Istruzione, che annualmente pubblica i dati riguardanti prevalentemente le scuole statali in Italia, per l'anno scolastico 2018-2019[16], il numero delle istituzioni scolastiche ammonta a 8.160, alle quali si aggiungono 130 Centri permanenti per l'istruzione degli adulti; tuttavia, a seguito dei nuovi parametri sull'assegnazione dei dirigenti e dei direttori amministrativi, solo le istituzioni scolastiche con un numero di studenti superiore a 600 (ridotto a 400 per le scuole site in comunità montane o piccole isole) possono vedersi assegnare vertici titolari: gli istituti sottodimensionati sono assegnati a dirigenti e direttori reggenti, già titolari in un'altra istituzione. Le istituzioni scolastiche sottodimensionate sono pari a 352, pertanto la dotazione organica dirigenziale risulta di 7.936 unità complessive per l'a.s. 2018/2019.

Le istituzioni scolastiche hanno assunto negli ultimi decenni dimensioni particolarmente rilevanti: dalle circa 8.000 istituzioni dipendono oltre 40.000 sedi scolastiche, 370.000 classi, in media oltre 900 alunni e oltre 120 dipendenti (personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) per istituto.

Note

  1. ^ D.P.R. 275/1999, art. 14, comma 2.
  2. ^ L. 59/1997, art. 21, comma 3.
  3. ^ L. 59/1997, art. 21, comma 5.
  4. ^ Il compito di "verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio", previsto dal D.P.R. 275/1999, art. 10, è affidato a INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).
  5. ^ D.P.R. 275/1999, art. 3.
  6. ^ l. 107/2015, art. 1, comma 12.
  7. ^ D.P.R. 275/1999, art. 4, in part. comma 1.
  8. ^ D.P.R. 275/1999, art. 4, comma 4.
  9. ^ D.P.R. 275/1999, art. 9.
  10. ^ D.P.R. 275/1999, art. 1, comma 2.
  11. ^ D.P.R. 275/1999, art. 5, comma 3.
  12. ^ D.P.R. 275/1999, art. 4, comma 2, c).
  13. ^ D.P.R. 275/1999, art. 5, comma 2.
  14. ^ D.P.R. 275/1999, art. 6.
  15. ^ D.P.R. 275/1999, art. 7.
  16. ^ MIUR, Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019”, su miur.gov.it.

Bibliografia

  • Antonio Cocozza, Il sistema scuola. Autonomia, sviluppo e responsabilità nel lifewide learning, Franco Angeli, Milano, 2012.

Voci correlate

Collegamenti esterni