Funzionario di fatto

in diritto, persona che agisce come un funzionario, generalmente pubblico, senza averne il titolo ufficiale
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FUNZIONARIO DI FATTO

Nel diritto romano le sue sentenze trovavano esistenza nel fatto aveva svolto materialmente la funzione.

Nel nostro ordinamento accade lo stesso ma con 3 presupposti:

a) il titolare dell’organo competente a emanare atto o deve mancare o deve essere impossibilitato;

b) deve esserci l’effettività di potere: riconoscimento che collettività da a colui che agisce;

c) necessità e inderogabilità dell’esercizio delle funzioni.

Quando ci sono questi 3 presupposti, l'assunzione dell’atto anche da chi non ha un vero e proprio rapporto organico con l’amministrazione non crea ostacoli alla creazione di veri e propri atti giuridici. Si viene a creare un rapporto organico non di diritto, ma di fatto. Questo rapporto organico di fatto ha le stesse conseguenze del rapporto di diritto: vale a dire, atti amministrativi. Colui che ha agito come funzionario di fatto deve essere remunerato sulla base dell’art. 2041 c.c. La mancanza del preposto all’organo non dipende da elementi casuali, può dipendere proprio dall’attività del funzionario di fatto che ha impedito al titolare dell’organo di esercitare le proprie funzioni: fenomeno della usurpazione (si è avuto nel periodo della Repubblica di Salò).