L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.

Nel rapporto obbligatorio si possono individuare i seguenti elementi:

Poichè correntemente si tende a limitare l'uso del termine debito agli obblighi che hanno ad oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l'obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.

Notizie storiche

L'istituto dell'obbligazione risale al diritto romano; il termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare). È ancora citata la definizione contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, secondo la quale: "Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura" (l'obbligazione è un vincolo giuridico, in virtù del quale siamo costretti a dare una cosa ad un altro, secondo il diritto della nostra gente).

Recepito nel Code Napoleon del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, l'istituto era disciplinato essenzialmente come modo di trasferimento della proprietà. Successivamente, in seguito allo sviluppo industriale, divenuto causa prima della mobilizzazione della ricchezza, l'obbligazione emerse nella sua nuova configurazione di mezzo preferenziale per l'esplicazione dell'attività economica.

A differenza dei sistemi giuridici di civil law, dove il concetto di obbligazione ha un ruolo molto importante, quelli di common law non ne hanno mai fatto uso (il termine inglese obligation indica, infatti, non l'obbligazione ma l'obbligo).

L'obbligazione nel diritto italiano

Nel Codice civile italiano del 1942, attualmente in vigore, la disciplina delle obbligazioni è collocata in un libro a sè, il Libro IV.

Fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono quegli atti o fatti idonei, secondo l'ordinamento, a costituire il rapporto giuridico obbligatorio. Sono enumerate dall'art. 1173 del Codice Civile, secondo il quale le obbligazioni derivano:

  • da contratto;
  • da fatto illecito;
  • da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico.

È possibile dividere le fonti delle obbligazioni in virtù della volontarietà o meno della loro costituzione. Esistono infatti:

Struttura dell'istituto

Il Codice civile non offre una nozione espressa di obbligazione, tuttavia, dalla complessiva disciplina in esso contenuta, è possibile evincere la struttura tipica dell'istituto.

L'obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti. La ratio sottesa all'istituto è che si ricorra allo stesso quando, avendosi la necessità di realizzare un interesse, questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto. Di qui i caratteri di mediatezza e relatività dell'obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali.

Per il suo carattere di mediatezza l'obbligazione integra sempre e soltanto un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell'obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento.

Prestazione

Come si è già accenntato la prestazione costituisce l'oggetto del rapporto obbligatorio e consiste in un comportamento di contenuto positivo (fare o dare) o negativo (non fare). Essa, secondo l'art. 1174 del Codice civile, deve essere suscettibile di valutazione economica (carattere patrimoniale della prestazione) e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

La prestazione deve inoltre essere possibile (suscettibile di esecuzione), lecita (non contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume) e determinata o, quantomeno, determinabile (in questo caso la determinazione può essere demandata alle parti, ad una di esse oppure ad un terzo, detto arbitratore; ma può anche essere correlata a parametri oggettivi futuri, come quando, ad esempio, si vende un quantitativo di grano pattuendo che il pagamento avverrà in una data futura al prezzo corrente di borsa del grano in quella data).

Va tenuto distinto l'oggetto dell'obbligazione, la prestazione, dall'oggetto di quest'ultima, che è il bene o l'attività dovuta dal debitore al creditore; ad esempio: consegnare un personal computer è la prestazione, il personal computer è l'oggetto della prestazione.

Dovere di correttezza

L'art. 1175 del Codice civile dispone che il debitore e il creditore sono tenuti a comportarsi secondo le regole della correttezza. Il concetto di correttezza, qui utilizzato dal legislatore, sembra sovrapponibile a quello di buona fede in senso oggettivo e può essere inteso come dovere di comportarsi lealmente ed onestamente. Si tratta di una clausola generale, di cui il legislatore non ha definito il contenuto, demandandone la definizione al giudice nel singolo caso concreto.

In virtù del dovere di correttezza le parti dell'obbligazione hanno il dovere di reciproca collaborazione; il debitore deve eseguire tutte le prestazioni strumentali ed accessorie che risultano necessarie affinché l'interesse del creditore sia compiutamente realizzato; il creditore, da parte sua, deve cooperare con il debitore per agevolargli l'adempimento o, quantomeno, evitargli inutili aggravi.

Estinzione dell'obbligazione

L'estinzione dell'obbligazione si ha quando il debitore è liberato dal suo vincolo verso il creditore. Il modo naturale di estinzione dell'obbligazione è l'adempimento, allorquando l'interesse del creditore è soddisfatto dal comportamento del debitore previsto come oggetto dell'obbligazione, nel luogo, nel tempo e nelle modalità previste. Vi sono poi altri modi di estinzione dell'obbligazione, diversi dall'adempimento. Essi si distinguono in due grandi categorie: modi satisfattori e non satisfattori. Nei primi, pur mutando qualche elemento del rapporto (ad esempio, la persona del debitore), l'interesse del creditore si vede comunque soddisfatto; nei secondi, invece, la modificazione di qualche elemento del rapporto (impossibilità sopravvenuta della prestazione, remissione del debito) impedisce il soddisfacimento dell'interesse del creditore.

Adempimento dell'obbligazione

L'adempimento è il modo di estinzione naturale dell'obbligazione. Esso, ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta (nel senso che il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione) ed estingue, in modo diretto e simultaneo, tanto l'obbligo del debitore, quanto il diritto del creditore.

La mancata o inesatta esecuzione della prestazione (inadempimento) è fonte di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, e fa sorgere in capo al debitore l'obbligo di risarcire il danno cagionato al creditore, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Altri modi di estinzione

Oltre all'adempimento, sono modi satisfattori di estinzione dell'obbligazione:

  • la compensazione, che si ha quando due persone sono obbligate l'una verso l`altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti sussistendo determinate condizioni (art. 1241 del Codice civile);
  • la confusione, che si ha quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona (art. 1253 del Codice civile).

Sono, invece, modi non satifattori di estinzione dell'obbligazione:

  • la novazione, che si ha quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (novazione oggettiva, art. 1230 del Codice civile) o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario (novazione soggettiva, art. 1235 del Codice civile);
  • la remissione, che si ha quando il creditore comunica al debitore la volontà di rinunciare al suo diritto di credito, sempre che il debitore non dichiari entro un congruo termine di non volerne profittare (art. 1236 del Codice civile);
  • l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256 e seguenti del Codice civile).

Voci correlate

Testi normativi di riferimento

Bibliografia