Giusnaturalismo

corrente di pensiero giusfilosofica

Col termine giusnaturalismo si intendono in generale quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e conoscibili dall'uomo.

Il giusnaturalismo si contrappone al cosiddetto positivismo giuridico e al diritto positivo, inteso quest'ultimo come corpus legislativo creato da una comunità umana nel corso della sua evoluzione storica.

Corsivo==Evoluzione storica== Il pensiero ha origini antichissime, e di sovente viene suddiviso in vari tronconi storici: un giusnaturalismo antico, fondato sul pensiero del filosofo Aristotele e dalla successiva scuola stoica che abbracciò anche l'antica Roma e coinvolse il celeberrimo retore, politico e avvocato romano Marco Tullio Cicerone. Il pensiero su cui si basa il giusnaturalismo antico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco espresso nella sua Etica nicomachea:

"del giusto civile una parte è di origine naturale, un 'altra si fonda sulla legge. Naturale è quel giusto che mantiene ovunque lo stesso effetto e non dipende dal fatto che a uno sembra buono oppure no; fondato sulla legge è quello, invece, di cui non importa nulla se le sue origin sian tali o talaltre, bensì importa com'esso sia, una volta che sia sancito". Aristotele

Ma vanno ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto : Ippia di Elide ed Antifonte di Atene. Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono Corsivo"tutti parenti , familiari e concittadini per natura non per legge; perchè il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura" Grassetto(Platone, Protagora, 337 c - d). Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessarCorsivoia come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poichè "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finchè non se ne accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena ... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, nè è maggiore anche se tutti lo sanno, perchè si offende non l'opinione ma la verità" (Papiro di Ossirinco 1364, frammento A, col. 1,23 - 2,23).

Successivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il giusnaturalismo scolastico, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, San Tommaso d'Aquino, dove il diritto naturale diveniva un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. È il diritto dell'uomo a rivendicare la propria libertà che è un diritto naturale.

L'attuale giusnaturalismo invece nacque nei secoli XVII e XVIII.

Si parla in questo caso di giusnaturalismo razionalistico moderno, divisibile in due filoni: quello derivato dal pensiero illuministico di fine '700 e quello che si sviluppa a partire dal pensiero di Thomas Hobbes (il quale per la verità considerava il diritto naturale proprio solo allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato; pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista), trovando la sua compiuta formulazione nel pensiero di Ugo Grozio.

Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici razionalisti del giusnaturalismo, gli uomini, pur in presenza dello stato e del diritto positivo ovvero civile, restano titolari di alcuni diritti naturali, quali il diritto alla vita, alla proprietà etc., diritti inalienabili che non possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché razionalmente giusti, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ragione. Grozio rappresenta il primo momento di una riflessione laica sulla politica. Secondo Grozio i diritti dell’uomo sono tali per natura e perciò sono inalienabili. Inoltre, poiché la natura umana è la razionalità, l’origine del diritto naturale è la ragione. Il diritto quindi non deriva da Dio, ma dalla ragione, che è comune a tutti gli uomini (perciò il diritto naturale è uguale per tutti e in questo modo vengono meno i motivi di contrasto). Comunque, poiché non tutti utilizzano la ragione allo stesso modo, occorre un controllo (leggi e sanzioni) che garantiscono il rispetto dei diritti di chiunque

Un autore molto importante che ha approfondito il diritto naturale del '900 è stato sicuramente Murray Newton Rothbard; a differenza di molti suoi predecessori è però arrivato a conclusioni diverse: criticò fortemente la teoria del contratto sociale di Hobbes e dello stesso Rosseau; l'interpretazione del diritto naturale data dal filosofo e scrittore americano è alla base dell'anarco-capitalismo, teoria che propone la cancellazione di ogni autorità statale.

Fra gli autori che, a vario titolo, hanno affrontato il tema del diritto naturale si possono citare:

Giusnaturalismo e diritto naturale

Per quanto normalmente intesi come sinonimi, i due termini sono stati usati anche con valenze molto diverse. Franco Cordero, ad esempio parla di regole naturali del processo ma come derivazione da principi logici come quello che un processo deve essere un atto di tre persone: un'accusa, una difesa e un giudice terzo, ma si pone tra i decisi oppositori del giusnaturalismo, come è tradizionalmente inteso. [1]

Segnalo che i due termini, ovviamente, non sono affatto sinonimi... come – poniamo – 'gelato' non è sinonimo di 'gelataio'. Trovo stupefacente che qualcuno possa pensarlo. GIusnaturalismo è non il diritto naturale stesso, ma la teoria o dottrina di quanti ne sostengono l'esistenza e/o la conoscibilità e/o il carattere vincolante. Diritto naturale è un insieme di regole o norme. Giusnaturalismo è piuttosto una teoria o dottrina che ha ad oggetto tale insieme di norme.

Note

Bibliografia

  • Raoul Muhm: Germania: La rinascita del diritto naturale e i crimini contro l´umanità. Deutschland: Die Renaissance des Naturrechts und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Germany: The renaissance of natural law and crimes against humanity. Vecchiarelli Editore Manziana (Roma) 2004 ISBN 88-8247-153-5
  • Fulvio Di Blasi, “Natural Law and Natural Rights,” in A.C. Grayling and Andrew Pyle (eds.), Encyclopedia of British Philosophy, (Thoemmes Continuum: Bristol 2006).
  • Fulvio Di Blasi, God and the Natural Law: A Rereading of Thomas Aquinas, St. Augustine’s Press, South Bend 2005.
  • Vicente de Paulo Barretto, Dicionário de Filosofia do Direito, São Leopoldo, Unisinos, 2006. ISBN 85-7431-266-5
  • Hanz Welzel, " Diritto Naturale & Giustizia Materiale"
  • Nicodemo Giovanni, Diritto naturale e principio di realtà in [1]

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