Laurea magistrale
La laurea specialistica è il titolo accademico rilasciato in Italia, a séguito della riforma universitaria del '99, al termine di corsi biennali a cui si può accedere se in possesso di laurea. Consta di 300 crediti compresi quelli riconosciuti all'accesso e quelli recuperati relativi a eventuali debiti formativi. Una modifica alla riforma varata nel 2004 la sostituisce con la laurea magistrale, che consta solo dei 120 crediti suoi propri, poiché non assorbe il titolo d'accesso.
Le cosiddette lauree specialistiche (o magistrali) a ciclo unico sono quelle che si conseguono al termine di corsi della durata quinquennale (300 crediti) – esennale (360 crediti, comprensivi di 60 crediti di tirocinio) per la classe 46/S, delle lauree specialistiche in Medicina e chirurgia – a cui si può accedere con il diploma di scuola secondaria superiore. Esse possono essere previste solo per professioni regolamentate da specifiche direttive dell'Unione europea (a numero chiuso con programmazione nazionale degli accessi, mediante assegnazione ministeriale dei posti alle singole sedi e concorso ministeriale che si tiene lo stesso giorno in tutta Italia; per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, inoltre, nell'anno accademico 2005-2006 è stata sperimentata la graduatoria unica nazionale) e, ai sensi del decreto MIUR 270/2004, per corsi finalizzati alla preparazione di lavoratori forensi, a discrezione dell'università.
Qualifica accademica
I possessori di laurea specialistica o magistrale hanno diritto alla qualifica accademica di dottore magistrale. Ai sensi del D.M. 270/2004 tale qualifica è estesa, anche retroattivamente, ai possessori dei diplomi di laurea conseguiti ai sensi degli ordinamenti previgenti all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi dell'art. 17, c. 95 della legge 127/1997.
Insegnamento secondario
Con la laurea specialistica è possibile accedere all'insegnamento secondario. In virtù della classe di afferenza del titolo e della distribuzione dei crediti in determinati settori o gruppi di settori scientifico-disciplinari (e non più delle annualità come accade per i diplomi di laurea del previgente ordinamento), come previsto dai decreti ministeriali che disciplinano le classi di concorso, i titolari di laurea specialistica o magistrale possono richiedere l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per l'insegnamento nella scuola secondaria, di durata triennale. Per l'accesso alle graduatorie permanenti occorre conseguire l'abilitazione tramite concorso ordinario – non ne vengono banditi da un decennio – o diploma di specializzazione che si consegue al termine dei corsi biennali tenuti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. La legge 53/2003 prevede la possibilità di istituire, da parte delle università di concerto con il Ministero, di corsi di laurea specialistica ad accesso programmato direttamente abilitanti, ma non ne sono stati ancóra istituiti. All'uopo il Ministro sembra intenzionato ad attendere l'emanazione delle classi delle nuove lauree magistrali.
Criteri d'accesso e debiti formativi
I criteri d'accesso ai corsi di laurea specialistica o magistrale variano da caso a caso, poiché sono determinati dagli organi collegiali proponenti (o addirittura dai consigli dei corsi stessi) e non a livello centrale.
Nell'istituire un corso di laurea specialistica, ciascuna sede deve prevedere almeno una laurea con la quale è possibile accedere a quel corso senza debiti formativi, la cosiddetta «laurea correlata». È quasi sempre però consentito l'accesso anche a possessori di altre lauree, determinando il debito formativo in ingresso, da maturare in aggiunta ai crediti previsti dal corso di laurea specialistica (di solito per mutuazione dal corso della laurea correlata, con semplice prova di idoneità), sulla base del confronto tra la loro laurea e quella correlata (in alcune sedi il debito viene però bilanciato con l'accreditamento di alcune attività formative maturate dallo studente per conseguire la laurea, e convalidate al posto di attività formative di pari peso in crediti proprie del corso di laurea specialistica, oppure mediante la redazione di piani di studio individuali).
Non essendo invece la nuova laurea magistrale un titolo assorbente, per determinare il debito formativo in ingresso è sufficiente prestabilire criteri standardizzati (per esempio la classe di afferenza della laurea utilizzata come titolo d'accesso, oppure l'aver maturato un determinato numero di crediti in un certo settore scientifico-disciplinare), senza procedere a lunghe analisi delle carriere ad personam (per le quali viene a volte richiesto un contributo economico agli studenti), uno dei motivi per i quali la didattica dei corsi di laurea specialistica comincia generalmente due-tre mesi dopo quella dei corsi di laurea (alla facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna, ad esempio, la didattica dei corsi di laurea comincia tra settembre e ottobre, mentre quella dei corsi di laurea specialistica tra dicembre e gennaio).
Molti corsi di laurea specialistica o magistrale sono a numero programmato e quindi l'accesso agli stessi è subordinato al superamento di una selezione, altri prevedono tests di verifica della preparazione iniziale (in alcuni casi vincolante, in altri di mero orientamento preliminare). Altri ancóra prevedono delle verifiche solo se non si è in possesso della laurea correlata. Generalmente sono ad accesso completamente libero quelli dell'area umanistico-letteraria e quelli nel campo delle scienze pure (in particolare fisica, matematica e chimica), poiché soffrono di penuria di iscritti. Tra i criteri d'accesso possono essere previsti il voto di laurea e il tempo impiegato per conseguirla, elementi che non sono quasi mai presi in considerazione ai fini della formulazione del voto di laurea specialistica o magistrale.
Prova finale
Mentre tipologia e modalità di prova finale dei corsi di laurea sono stabilite in completa autonomia dalle singole sedi, e si va quindi dalla prova orale alla classica tesi, la prova finale dei corsi di laurea specialistica o magistrale, indipendentemente dal suo peso in crediti, dev'essere obbligatoriamente (sia ai sensi del decreto MURST 509/1999, sia ai sensi del decreto MIUR 270/2004) una tesi redatta in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
Valore legale
La laurea specialistica e la laurea magistrale dànno diritto alla qualifica accademica di dottore magistrale.
Il loro valore legale, diversamente da quello dei titoli degli ordinamenti previgenti (che era basato sulle denominazioni), è determinato dalla classe di afferenza.
Accesso agli albi professionali
Per l'accesso agli albi professionali le normative in vigore individuano uno o più titoli del vecchio ordinamento e una o più classi delle lauree e/o delle lauree specialistiche del nuovo.
All'albo degli avvocati possono iscriversi i soli laureati specialisti della classe 22/s, delle lauree specialistiche in giurisprudenza (previo periodo di pratica di due anni, ridotto a un anno se in possesso dell'ulteriore diploma di specializzazione in professioni legali, indirizzo forense), e ai laureati del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, previo superamento di apposito esame di Stato.
L'albo degli psicologi, l'albo degli ingegneri, l'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, l'albo dei chimici, l'albo dei biologi, l'albo dei geologi e l'albo degli attuari sono suddivisi in sezioni e settori, a cui corrispondono profili professionali diversi.
I professionisti iscritti alla sezione A sono in possesso di laurea del vecchio ordinamento oppure laurea specialistica, quelli iscritti alla sezione B in possesso di laurea. Il periodo di pratica varia a seconda che si siano svolte attività di tirocinio durante il corso di studi.
Chi è già iscritto alla sezione B una volta in possesso del titolo può sostenere l'esame di accesso alla sezione A in misura ridotta, poiché alcune prove sono in comune. Il DPR 328/2001 individua altresì dei diplomi universitari (titoli rilasciati in base alla legge 341/1990 e non previsti nel nuovo ordinamento) che consentono l'accesso alle sezioni B.
L'albo degli assistenti sociali è suddiviso nelle sezioni A, degli assistenti sociali specialisti, e B, degli assistenti sociali.
Alla sezione B sono ammessi coloro che siano in possesso di una laurea della classe 6 (scienze del servizio sociale) o del diploma universitario del vecchio ordinamento in Servizio sociale (restano ferme le normative relative ai titoli rilasciati in base alle normative previgenti, come diplomi di scuole dirette a fini speciali, attestati di scuole regionali etc.).
Alla sezione A sono ammessi i titolari di laurea specialistica nella classe 57/s (programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) oppure coloro che, pur non in possesso di laurea specialistica, siano iscritti dall'albo da almeno 5 anni e abbiano svolto per lo stesso periodo determinate funzioni professionali.
Costoro debbono comunque sostenere l'esame di Stato.
L'albo dei dottori commercialisti e l'albo dei ragionere e perito commerciale sono per il momento a sezione unica a cui si può accedere alternativamente con la laurea di classe 17 (scienze dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (scienze economiche) oppure con la laurea specialistica di classe 64/s (scienze dell'economia) o 84/s (scienze economico-aziendali), ma una riforma che entrerà in vigore nel 2006 unifica i due albi (e rispettivi ordine e collegio), che insieme assumeranno la denominazione di "albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili" e saranno suddivisi nei due elenchi di "dottori commercialisti" ed "esperti contabili".
Alla sezione "dottori commercialisti" potranno iscriversi coloro che saranno in possesso di laurea specialistica di classe 84/s o 64/s o qualsiasi laurea del previgente ordinamento purché sia rilasciata da una facoltà di Economia, mentre alla sezione "esperti contabili" coloro che sono in possesso di laurea di classe 17 o 28.
Coloro che sono già iscritti a uno dei due albi confluiranno tutti nell'elenco dei dottori commercialisti, fermo restando che, nel caso non siano in possesso di laurea, non potranno fregiarsi dell'appellativo di "dottori". Chi ancóra deve completare la prescritta pratica triennale, invece, se in possesso di sola laurea sarà ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'elenco degli esperti contabili.
L'albo dei periti agrari, l'albo dei periti industriali e l'albo dei geometri sono a sezione unica accessibile con laurea. Gli iscritti laureati hanno diritto a fregiarsi dei titoli professionali rispettivamente di "perito agrario laureato", "perito industriale laureato" e "geometra laureato".
L'albo dei periti industriali è suddiviso in sezioni corrispondenti agli indirizzi di specializzazione dei diplomi conclusivi e dei vecchi diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici industriali e agli altri diplomi che con la normativa previgente davano accesso all'albo: edilizia, elettronica e telecomunicazioni, elettronica e automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria, industria cartaria, industrie cerealicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione produzione dei tessili, tessile con specializzazione confezione industriale, termotecnica, industrie minerarie, tecnologie alimentari, chimica conciaria, chimica, chimica nucleare, industria tintoria, arti fotografiche, arti grafiche, energia nucleare, fisica industriale, informatica, disegno dei tessuti. Le classi delle lauree che dànno accesso alle sezioni sono differenti; alcune dànno accesso a più di una sezione.
L'albo degli agrotecnici è accessibile a titolari di uno tra 8 diplomi universitari del vecchio ordinamento individuati dal dpr 328/2001 e laureati in una tra 7 classi delle lauree individuate dal dpr 328/2001 (quasi tutte queste classi dànno accesso anche ad esami di Stato per altri albi), se hanno svolto un tirocinio pre-lauream di 6 mesi. Possono continuare ad accedere coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di agrotecnico, purché abbiano frequentato con esito positivo un corso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di 4 semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi, coerente con le attività libero-professionali peculiari della professione di agrotecnico.
Le norme previgenti, ancóra in vigore perché non abrogate (neanche implicitamente perché la nuova normativa non è stata varata con fonti giuridiche dello stesso rango) prevedevano il diploma di agrotecnico, rilasciato presso gli istituti professionali per l'agricoltura, e due anni di pratica presso un agrotecnico, un perito agrario o un agronomo, oppure l'aver svolto almeno tre anni di attività tecnica di lavoro subordinato con mansioni tipiche de diploma di agrotecnico. In presenza di uno di questi requisiti è comunque necessario sostenere un esame di Stato.
L'albo dei dottori agronomi e dottori forestali è suddiviso nelle sezioni A e B. Alla sezione A, accessibile a coloro che siano in possesso delle già previste lauree del previgente ordinamento o di laurea specialistica in una delle 11 classi individuate dal dpr 328/2001, corrisponde il titolo di dottore agronomo e dottore forestale. La sezione è ulteriormente ripartita nei settori agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario. Agli iscritti alla sezione B, che è accessibile con laurea e con alcuni diplomi universitari del vecchio ordinamento, competono i titoli di agronomo e forestale iunior (accessibile con laurea di classe 7 o 20), zoonomo (laurea di classe 40) e biotecnologo agrario (laurea di classe 1).
Gli albi dei consulenti del lavoro e dei giornalisti rimangono accessibili a prescindere dal titolo di studio (in particolare all'albo dei giornalisti si accede senza nessun esame nell'elenco dei pubblicisti, e con una prova di idoneità professionale, e non un esame di Stato, nell'elenco dei professionisti).
Infine, gli albi relativi a tutte le professioni sanitarie sono ora accessibili esclusivamente con esami di laurea (o, a esaurimento, di diplomi universitari) abilitanti (cioè aventi valore di esame di Stato). Le lauree specialistiche non dànno titolo all'accesso.